Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/2017

Corte cost., ord. 21 dicembre 2017, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/2017
Data di deposito
21 dicembre 2017
Data di decisione
10 ottobre 2017
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:279

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40116

Nel giudizio incidentale di legittimità degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., nonché dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per aberratio ictus [della questione avente ad oggetto l'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.]. Contrariamente a quanto dedotto, sono proprio le disposizioni della legge delega e del codice penale - censurate in primo luogo dal rimettente - che subordinano l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto al requisito della non abitualità del comportamento, comprendendo nella "abitualità" anche la recidiva specifica e reiterata, contestata nel caso in esame.

Massima n. 40117

Nel giudizio incidentale di legittimità degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., nonché dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per asserita incertezza sulla natura caducatoria o additiva del petitum. Ove, come nella specie, siano sollevate questioni distinte, ancorché legate da pregiudizialità logica, la formulazione di un diverso petitum, con riferimento a ciascuna di esse, non ne comporta l'inammissibilità.

Massima n. 40118

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., censurati dal Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. - nella parte in cui subordinano l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al requisito della non abitualità del comportamento illecito. Posto che il fatto particolarmente lieve è comunque un fatto offensivo - che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per riaffermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la "rieducazione del condannato", sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione - l'averne subordinato la non punibilità ad un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento illecito, non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, in quanto anche in presenza di fatti oggettivamente uguali o equivalenti le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale, non potendosi - anche alla luce dell'art. 133 cod. pen. - negare qualunque rilevanza alla condotta dell'imputato antecedente (oltre che a quella contemporanea o successiva) alla commissione del fatto, né valendo di contro evocare precedenti dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., che hanno caducato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata solo in ipotesi particolari, nelle quali esso dava luogo ad un uguale trattamento di fatti oggettivamente diversi. Al contrario, applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. anche quando il comportamento illecito dell'agente risulti connotato dall'abitualità contrasterebbe con le esigenze di prevenzione speciale e significherebbe garantire all'imputato l'impunità per tutti gli analoghi reati che dovesse in futuro commettere. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012, dichiarative dell'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza di alcune attenuanti specifiche sulla recidiva reiterata ).

Massima n. 40119

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., censurato dal Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 76 Cost. - nella parte in cui ai fini della determinazione della pena detentiva, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non consente di tener conto delle circostanze attenuanti comuni e, in particolare, di quella della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, n. 4, cod. pen.). Non essendo stato caducato il requisito della non abitualità della condotta, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., risulta comunque inapplicabile nel giudizio a quo, nel quale all'imputata è stata contestata la recidiva specifica e reiterata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), e dell'art. 131-bis, primo e terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 76 Cost., dal Tribunale ordinario di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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