Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2017

Corte cost., ord. 24 novembre 2017, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/2017
Data di deposito
24 novembre 2017
Data di decisione
24 ottobre 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 4, bis, decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013
  • legge n. 13 del 21 febbraio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40152

Non è accolta - sotto il profilo specifico dell'asserita indeterminatezza o ambiguità del petitum - l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 13 del 2014). Dalla coordinata lettura del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione si desume che l'intervento ablativo del comma 4-bis, chiesto dal rimettente, dovrebbe essere limitato al solo primo periodo di esso, l'unico testualmente riprodotto e colpito dalle censure di incostituzionalità.

Massima n. 40153

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis [primo periodo], del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 13 del 2014), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 Cost., in quanto, a partire dall'anno di imposta 2007, ammetterebbe comunque a detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, le erogazioni in danaro (tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la normativa antiriciclaggio) a favore di partiti politici, pur se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura. Il rimettente ha omesso di dar conto della disciplina - prevista dal secondo periodo (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) del citato comma 4-bis - che ammette la detraibilità dei versamenti effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni, e di conseguenza non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali tale disciplina dovrebbe ritenersi inapplicabile nel processo principale, benché esso verta proprio sulla detraibilità di erogazioni in denaro effettuate da un eletto nelle fila del partito beneficiario di esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 251 del 2014, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 356 del 2010, ordinanze n. 194 del 2014 e n. 276 del 2013, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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