Corte costituzionale
Ordinanza n. 115/2017
Corte cost., ord. 19 maggio 2017, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 115/2017
- Data di deposito
- 19 maggio 2017
- Data di decisione
- 8 marzo 2017
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, lett. f), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 7, comma 9, septies, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 40, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 4, comma 3, decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013
- legge n. 99 del 9 agosto 2013
- art. 11, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 15, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- Regolamento UE del 17/12/2013 num. 1303, Regolamento
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 39466
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lett. f ), 7, comma 9 - septies, e 40, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 e 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006, al regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99 del 2013. Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017 e n. 49 del 2017) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4 lettera f) 7 comma 9-septies e 40 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze