Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/2017

Corte cost., ord. 19 maggio 2017, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/2017
Data di deposito
19 maggio 2017
Data di decisione
8 marzo 2017
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, lett. f), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 7, comma 9, septies, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 40, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 39466

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lett. f ), 7, comma 9 - septies, e 40, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 e 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006, al regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99 del 2013. Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017 e n. 49 del 2017) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4 lettera f) 7 comma 9-septies e 40 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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