Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2016
Corte cost., sent. 6 maggio 2016, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2016
- Data di deposito
- 6 maggio 2016
- Data di decisione
- 5 aprile 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 21, terzo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 38843
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui stabilisce che per il personale della carriera prefettizia le progressioni di carriera disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 producono, per i predetti anni, effetti esclusivamente giuridici. Una valutazione complessiva della retribuzione porta ad escludere che lo svolgimento, a seguito di promozione, di funzioni superiori, in assenza della corresponsione del relativo aumento di stipendio, renda di per sé il trattamento economico dei detti funzionari non conforme al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione, atteso che il censurato temporaneo blocco degli effetti economici della promozione non incide sulla struttura della retribuzione stessa considerata nel suo complesso. Il criterio di corrispettività risulta rispettato poiché i compensi previsti sono specularmente commisurati al contenuto effettivo delle mansioni svolte e degli esiti raggiunti nell'esercitarle, e ciò anche in considerazione di componenti stipendiali aggiuntive previste per il detto personale, volte a compensare le funzioni esercitate e i risultati conseguiti. Non sussiste l'asserito deteriore trattamento rispetto ai promossi prima del 2011 in quanto deve essere valorizzato il criterio oggettivo che si ricava dalla maggiore anzianità di servizio dei soggetti destinatari di un miglior trattamento economico corrispondente all'ottenuta promozione, criterio cui si affianca quello della maggiore anzianità nel grado. In entrambi i casi, l'elemento temporale si pone quale discrimine fra due diverse fasi nell'evoluzione della carriera, cui possono corrispondere due diversi trattamenti economici. Neppure sono comparabili le categorie dei dipendenti pubblici e quelli del settore privato, siccome segnate dalla profonda diversità di discipline rispettivamente applicabili. In ogni caso, esigenze di politica economica giustificano interventi che comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera. Quanto alla natura di prelievo fiscale della contestata misura, essa deve essere esclusa in quanto la norma censurata non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico, né un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato e, pertanto, è priva degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione tributaria. Infine, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione non può essere associato alle politiche di incrementi retributivi i quali non sono affatto legati da un vincolo funzionale all'efficiente organizzazione dell'amministrazione. Per l'affermazione secondo cui l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, v., ex plurimis , sentenze nn. 231/2015 e 83/2015. Su analoghe questioni, relative al personale delle carriere della Guardia di finanza, dell'università e della carriera diplomatica, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 154/2014, 310/2013 e 304/2013. Per l'incomparabilità delle categorie dei lavoratori del settore privato e dei dipendenti pubblici, v. le citate sentenze nn. 154/2014 e 304/2013. Sulla legittimità di misure temporanee e contingenti, ispirate a un principio solidaristico che riguarda la totalità dei pubblici dipendenti, v. la citata sentenza n. 310/2013. Per il rigetto di identiche questioni, in quanto la norma censurata è priva degli elementi che connotano indefettibilmente la prestazione tributaria, v. le citate sentenze nn. 70/2015, 154/2014, 310/2013 e 304/2013. Sull'impossibilità di associare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione alle politiche di incrementi retributivi, v. le citate sentenza n. 273/1997; ordinanze nn. 263/2002, 368/1999 e 205/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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