Corte costituzionale
Sentenza n. 63/2016
Corte cost., sent. 24 marzo 2016, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/2016
- Data di deposito
- 24 marzo 2016
- Data di decisione
- 23 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 2 del 3 febbraio 2015
- art. 70, comma 2, bis, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 70, comma 2, bis, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 70, comma 2, quater, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 70, comma 2, ter - ultimo periodo, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 70, comma 2, bis, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 70, comma 2, ter, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 72, comma 4, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 72, comma 7, lett. e), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 2 del 3 febbraio 2015
- art. 72, comma 4, ultimo periodo, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 72, comma 7, lett. g), legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
- art. 72, comma 5, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 8, Costituzione
- art. 19, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. c), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. a), Costituzione
- art. 10, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 22, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 10, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 17, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 18, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 19, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968
Massime
Massima n. 38785
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2- bis e 2- quater , e 72, commi 4, 5 e 7, lett. e ) e g ), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. b ) e c ), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, è inammissibile l'intervento dell'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, in quanto non è titolare di potestà legislativa. Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale, infatti, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Nel senso che non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi di potere legislativo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 118/2015, 31/2015, 210/2014, 285/2013, 220/2013 e 118/2013.
Massima n. 38786
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lett. c ), Cost., l'art. 70, commi 2- bis , limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e lett. a ) e b ), e 2- quater , della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. b , della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2), in quanto impongono alle sole confessioni religiose non firmatarie di intese con lo Stato requisiti differenziati e più stringenti per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi. L'ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, non come indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì come salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Il libero esercizio del culto costituisce un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19 Cost.) ed è, quindi, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, commi primo e secondo, Cost.), a prescindere dalla stipulazione di un'intesa con lo Stato, che non costituisce, pertanto, condicio sine qua non per l'esercizio della libertà religiosa. Il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese. L'apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall'art. 19 Cost., il quale riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. Ciò non vuol dire che a tutte le confessioni debba assicurarsi un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili, dovendosi valutare tutti i pertinenti interessi pubblici e dare rilievo all'entità della presenza sul territorio, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione. La normativa regionale censurata, in quanto disciplina la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto, attiene al «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente; ciò nondimeno, la valutazione del rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni richiede di tener conto, oltre che dell'oggetto, anche della ratio della normativa impugnata e di identificare correttamente gli interessi tutelati, nonché le finalità perseguite. La legislazione regionale in materia di edilizia di culto trova la sua ragione e la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitati e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende anche i servizi religiosi. Una lettura dei principi costituzionali evocati porta a concludere che la Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze se, ai fini dell'applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. Sul principio di laicità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 508/2000, 329/1997, 440/1995 e 203/1989. Nel senso che la libertà di religione rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., v. la citata sentenza n. 334/1996. Sul regime pattizio tra Governo e confessioni religiose, v. la citata sentenza n. 52/2016. Sulle finalità perseguite mediante gli accordi bilaterali, v. le citate sentenze nn. 52/2016, 235/1997 e 59/1958. Sul divieto di discriminazione tra confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 52/2016, 346/2002 e 195/1993. Per l'affermazione che la condizione di minoranza di alcune confessioni religiose non può giustificare un minor livello di protezione rispetto a quello delle confessioni più diffuse, v. la citata sentenza n. 329/1997. Sulla necessità della previa regolazione pattizia ai fini del riconoscimento giuridico di taluni atti di culto, v. la citata sentenza n. 59/1958. Nel senso che la pianificazione urbanistica dei luoghi di culto rientra nella materia del «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 272/2013, 102/2013 e 6/2013. Per la valutazione del rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 140/2015, 167/2014 e 119/2014. Per l'affermazione che la legislazione regionale in materia di edilizia del culto trova la sua ragione e la sua giustificazione nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitati e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende anche i servizi religiosi, v. la citata sentenza n. 195/1993.
Massima n. 38787
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 19 Cost. - dell'art. 70, comma 2- ter , ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, che prevede, in materia di edilizia di culto, l'obbligo di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, con espressa previsione della "possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione". La suddetta convenzione, necessaria nella fase di applicazione della normativa in questione da parte del Comune, deve essere ispirata alla finalità, tipicamente urbanistica, di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati; essa potrà anche stabilire le conseguenze che potranno determinarsi nell'ipotesi in cui l'ente che l'ha sottoscritta non ne rispetti le stipulazioni, graduando l'effetto delle violazioni in base alla loro entità. La disposizione censurata consente di annoverare tra queste conseguenze, a fronte di comportamenti abnormi, la possibilità di risoluzione o di revoca della convenzione. Si tratta, quindi, di rimedi estremi, da attivarsi in assenza di alternative meno severe. Il difetto di ponderazione, da parte del Comune, di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa. La norma de qua , così interpretata, si presta a soddisfare il principio e il test di proporzionalità, che impongono di valutare se la norma oggetto di scrutinio, potenzialmente limitativa di un diritto fondamentale, qual è la libertà di culto, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, imponga il minor sacrificio possibile per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti.
Massima n. 38788
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. a ), Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 TFUE, 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali UE e 18 del Patto internazionale dei diritti civili e politici - dell'art. 70, commi 2- bis , 2- ter e 2- quater , della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2, che prevedono, in materia di edilizia di culto, l'obbligo di stipulare una convenzione ai fini urbanistici con il Comune interessato. Il ricorso, infatti, dopo aver menzionato nel proprio titolo le disposizioni sovranazionali e regionali ritenute reciprocamente incompatibili, illustra sinteticamente il contenuto delle prime, ma trascura del tutto le seconde. Pertanto, non risulta chiaro quali siano gli specifici contenuti della normativa regionale ritenuti incompatibili con i principi sovranazionali, europei ed internazionali, e nemmeno in quali termini si ponga l'incompatibilità; né tale difetto argomentativo può essere rimediato mediante una lettura complessiva del ricorso. Nel senso che il ricorso in via principale deve identificare la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali, interposte ed ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione, v. le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 153/2015 e 142/2015. Sull'invocabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel giudizio di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 80/2011. Sull'inammissibilità, per difetto di motivazione, della questione di legittimità costituzionale in riferimento ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea, v. le citate sentenze nn. 199/2012, 114/2012 e 185/2011.
Massima n. 38789
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h ), e 118, terzo comma, Cost., i commi 4 e 7, lett. e ), dell'art. 72 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. c , della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2), che prevedono, rispettivamente, l'acquisizione dei pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura, nell'ambito del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, e l'installazione, per ciascun edificio di culto, di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio. Nella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale, compresa la libertà di religione, è predicato unitamente al suo limite. Pertanto, le pratiche di culto, se contrarie al buon costume, ricadono fuori dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 19 Cost. Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto vi rientrano anche quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza, il cui perseguimento è affidato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni. Le disposizioni regionali censurate, considerate nella loro ratio e nel loro contenuto essenziale, perseguono indebitamente finalità di ordine pubblico e sicurezza, da valutare, ex ante , nella programmazione, e da gestire, a posteriori , in ogni nuovo luogo di culto, mediante la realizzazione di capillari sistemi di videosorveglianza, collegati con le forze dell'ordine. Per l'affermazione che tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad assicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta ed illimitata e possa, così, farsi "tiranno", v. la citata sentenza n. 85/2013. Sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza, v. le citate sentenze nn. 35/2012 e 34/2012.
Massima n. 38790
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 19 Cost. - dell'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c , della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2) che, in relazione al piano delle attrezzature religiose, prevede la «facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale». La disposizione censurata non modifica in alcun modo il procedimento di approvazione del piano delle attrezzature religiose, né incide sulla disciplina dei referendum comunali, limitandosi, al contrario, a rinviare a quanto già previsto dalla rilevante normativa locale e nazionale. La norma, quindi, è meramente ricognitiva, priva di autonoma forza precettiva, sicché deve ritenersi insussistente l'interesse della parte ricorrente a impugnarla. Sul carattere innovativo proprio degli atti normativi, v. la citata sentenza n. 346/2010. Sull'insussistenza dell'interesse di parte ricorrente all'impugnazione di norma priva di carattere precettivo, v. le citate sentenze nn. 230/2013 e 401/2007.
Massima n. 38791
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. - dell'art. 72, comma 7, lett. g ), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c , della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2), il quale stabilisce che il piano delle attrezzature religiose garantisca «la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR». Contrariamente a quanto argomentato dal rimettente, la disposizione impugnata non richiede, genericamente, che gli edifici di culto si conformino a non meglio identificate caratteristiche del «paesaggio lombardo», specificando, al contrario, che le caratteristiche cui devono conformarsi anche gli edifici di culto sono quelle individuate nel piano territoriale regionale (PTR). Letta nella sua integralità, comprensiva del rimando al PTR, la disposizione de qua esige che, nel valutare la conformità paesaggistica degli edifici di culto, si debba avere riguardo non a considerazioni estetiche soggettive, occasionali o estemporanee, come tali suscettibili di applicazioni arbitrarie e discriminatorie, bensì alle indicazioni predeterminate dalle pertinenti previsioni del piano. Così intesa, la disposizione censurata non è altro che una specificazione di quanto previsto in generale dagli artt. 19 e 20 della legge lombarda impugnata. L'eventuale cattivo uso della discrezionalità programmatoria, atto a penalizzare surrettiziamente l'insediamento delle attrezzature religiose, potrà essere censurato nelle sedi competenti.
Massima n. 38792
È manifestamente inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - dell'art. 72, comma 5, della legge della Regione Lombarda 11 marzo 2005, n. 12 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c , della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2), che prevede l'approvazione da parte del Comune del piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge censurata o, in mancanza, unitamente al nuovo PGT. Infatti, il ricorso non è sufficientemente e adeguatamente motivato, in quanto il ricorrente non spiega in alcun modo perché la disciplina delle dotazioni urbanistiche, contenuta nell'art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 e asseritamente violata dalla normativa denunciata, atterrebbe all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. Sull'incoferenza del parametro costituzionale evocato, v. le citate sentenze nn. 269/2014 e 121/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 2-ter, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 19 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa - in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007) ed all'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881) - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 19 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
7) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 7, lettera g), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
8) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente e Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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