Corte costituzionale

Sentenza n. 29/2016

Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/2016
Data di deposito
11 febbraio 2016
Data di decisione
13 gennaio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • legge n. 114 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38726

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost., nella parte in cui, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riduce l'importo del diritto annuale camerale del 35 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e, a decorrere dal 2017, del 50 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la ricorrente, nell'evocare la lesione di parametri costituzionali estranei rispetto a quelli che regolano il riparto di competenze tra Stato e Regioni, non motiva in alcun modo in ordine alla ridondanza delle proposte censure sulla sfera delle proprie competenze. Per il consolidato orientamento che subordina, nell'ambito di un giudizio in via principale, l'ammissibilità di questioni prospettate da una Regione in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative alla duplice condizione che vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione, v., ex plurimis , da ultimo, le citate sentenze nn. 251/2015, 153/2015, 89/2015, 13/2015, 79/2014 e 44/2014.

Massima n. 38727

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettere d ), o ), p ) e q ), 36 dello statuto speciale e 119 Cost., nella parte in cui, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riduce l'importo del diritto annuale camerale del 35 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e, a decorrere dal 2017, del 50 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le camere di commercio, rispetto alle quali la Regione siciliana non vanta statutariamente una competenza legislativa esclusiva, sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, sulla base del principio di sussidiarietà, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. La disposizione de qua non incide su alcuna delle evocate materie statutarie ("industria e commercio", "regime degli enti locali", "ordinamento degli uffici e degli enti regionali" e "stato giuridico ed economico" del personale), né lede i principi di autonomia finanziaria regionale e di garanzia delle autonomie funzionali locali, giacché essa non disciplina il funzionamento delle camere di commercio, ma concerne la misura del diritto camerale, essendo così ascrivibile alla diversa materia di esclusiva competenza statale del "sistema tributario" ex art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. Il diritto camerale ha natura di tributo istituito e regolato per legge dello Stato e non può essere considerato "tributo locale" per la sola circostanza che alle camere di commercio (comunque estranee alla categoria degli enti locali) sia attribuita la relativa riscossione. Pertanto, il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere un simile tributo, in quanto lo statuto non assicura alla Regione una garanzia di "invarianza" quantitativa di entrate, con il solo limite che ogni riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali. Sotto tale profilo, però, la ricorrente, oltre ad un'asserita quantificazione della riduzione di entrate per le camere di commercio siciliane di circa 23 milioni di euro, non offre alcuna prova circa l'irreparabile pregiudizio paventato sulla funzionalità delle stesse, che sarebbe stata tanto più necessaria in quanto il diritto camerale è solo una delle molteplici concorrenti forme di finanziamento delle camere di commercio, comunque destinatarie di contributi statali per l'espletamento delle funzioni delegate. Sulla riferibilità di disposizioni statali anche alle autonomie speciali, in assenza di esplicite eccezioni o clausole di salvaguardia, v. la citata sentenza n. 131/2015. Sulla possibilità per le Regioni di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali, specialmente in tema di finanza regionale e locale così strettamente connesse da potersi ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 220/2013, 311/2012, 298/2009, 169/2007, 95/2007, 417/2005 e 196/2004. Sull'attribuzione alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento delle camere di commercio e sulla correlativa titolarità di funzioni amministrative, v. le citate sentenze nn. 273/2007 e 477/2000. Per l'affermazione che i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato, anche quando il relativo gettito sia parzialmente destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 131/2015, 26/2014, 97/2013, 123/2010, 216/2009, 397/2005, 37/2004 e 296/2003. Sulla legittimità delle riduzioni di risorse, disposte dal legislatore statale, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti, v. le citate sentenze nn. 188/2015, 131/2015, 89/2015, 26/2014, 23/2014, 121/2013, 97/2013, 246/2012, 241/2012, 298/2009, 145/2008, 256/2007 e 431/2004. Sulla necessità che la denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, pur non configurando una probatio diabolica, sia almeno supportata da dati quantitativi concreti, v. le citate sentenze nn. 239/2015 e 26/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, proposta - in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione - dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito, proposta - in riferimento agli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed all'art. 119 Cost. - dalla Regione siciliana con lo stesso ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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