Corte costituzionale
Sentenza n. 277/2016
Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/2016
- Data di deposito
- 16 dicembre 2016
- Data di decisione
- 22 novembre 2016
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 5, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 6, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 8, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 9, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 10, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 12, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 13, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 15, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 17, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 20, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 27, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
- art. 33, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 1, comma 7, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 8, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 9, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 19, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 20, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 24, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 25, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 51, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 84, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 142, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3-bis, decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 1, comma 55, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 1, comma 63, legge n. 56 del 7 aprile 2014
- art. 147, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 200, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 39173
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lett. e ), p ) ed s ), e terzo, e 118, secondo comma, Cost. nonché agli artt. 14, 15 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84) della legge n. 56 del 2014, all'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011, ed agli artt. 142, 147 e 200 del d.lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 (comma 1, n. 3, lett. e ) e 33 (comma 1, n. 2, lett. a ), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, disciplinanti il funzionamento e l'articolazione organica dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane. Le sopravvenute leggi reg. Sicilia n. 28 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016 e n. 23 del 2016 - e segnatamente la seconda - hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015, apportando modifiche e abrogazioni satisfattive delle ragioni di censura formulate dal ricorrente. La mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate si desume dal fatto che il lasso temporale (7 agosto 2015 - 8 aprile 2016) intercorso tra le date di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 15 del 2015 e della legge regionale n. 5 del 2016 è sufficientemente contenuto e tale da escludere che l'articolata architettura istituzionale disegnata dalla prima possa avere avuto attuazione (tanto più dovendo quest'ultima coinvolgere complessivamente gli enti e gli organi implicati, con modificazione di statuti e apposite discipline nonché svolgimento di elezioni). Dirimente in tal senso è che le elezioni del Presidente e del Consiglio del libero consorzio comunale e quella del Consiglio metropolitano siano state fissate dalla successiva legge regionale n. 23 del 2016 "in una domenica compresa tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017", e ciò proprio come "prima applicazione" della legge regionale impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane), promosse, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lettere e), p) ed s), e terzo, 118, secondo comma, della Costituzione ed agli artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); all'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; ed agli artt. 142 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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