Corte costituzionale
Sentenza n. 242/2016
Corte cost., sent. 22 novembre 2016, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/2016
- Data di deposito
- 22 novembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015
- art. 69, legge della Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015
- art. 49, legge della Regione Veneto n. 6 del 27 aprile 2015
Parametri
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 8, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Massime
Massima n. 39141
Nel giudizio in via principale riguardante, tra l'altro, l'esenzione dei veicoli di interesse storico collezionistico dalla tassa automobilistica regionale, è dichiarato inammissibile - per tardività e per carenza di legittimazione - l'intervento dell'Associazione Historic Whells Club, effettuato oltre il termine stabilito dagli artt. 4 e 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per costante giurisprudenza, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 121 del 2010, n. 172 del 1994 e n. 111 del 1975 ).
Massima n. 39142
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 69 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, che destinava alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità gli stanziamenti allocati in bilancio all'upb UO248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo U/102324). La disposizione impugnata è stata abrogata, con effetti pienamente satisfattivi delle ragioni del ricorrente, dalla sopravvenuta legge reg. Veneto n. 17 del 2015, e medio tempore non ha avuto applicazione, come certificato dall'Ufficio bilancio della Regione. ( Precedenti citati: sentenza n. 199 del 2016, sulla cessazione della materia del contendere per sopravvenuta abrogazione di norma medio tempore non applicata ) .
Massima n. 39143
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, che esenta dalla tassa automobilistica, sostituendola con un tassa di circolazione forfettaria, i veicoli e motoveicoli ultraventennali di interesse storico collezionistico. La tassa automobilistica regionale continua a non essere un tributo proprio della Regione, potendo la legge regionale disciplinarla solo entro limiti massimi di manovrabilità (art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011) che concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge statale. Pertanto, sia l'eliminazione da parte della Regione di esenzioni previste dalla legge statale, sia, come nella specie, la previsione di una esenzione di esclusiva fonte regionale, eccedono la competenza regionale ed incidono su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservato alla competenza esclusiva dello Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 199/2016, n. 288 del 2012, n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003 ) .
Massima n. 39144
È dichiarata non fondata - in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 34 e 35 del TFUE. La disposizione impugnata non ha per oggetto l'istituzione - preclusa alla legge regionale - di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti. Essa si limita, invece, ad attribuire alla Giunta regionale il compito di curare - con i fondi all'uopo stanziati - la registrazione e la promozione di marchi collettivi di qualità relativi al patrimonio produttivo e culturale della Regione, nel presupposto che siano già stati istituiti "ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali". Ne consegue che il prospettato contrasto con la normativa europea e gli eventuali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, se esistenti, sarebbero da imputare alla legislazione sulla cui base il marchio è stato istituito, e non alla norma impugnata; tanto più che questa mira a promuovere i marchi di qualità, indipendentemente dall'esistenza in essi di un'indicazione di provenienza geografica. Per giurisprudenza costante, è preclusa alla legge regionale l'istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l'origine geografica di prodotti, perché essi possono produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2013, n. 191 e n. 86 del 2012, e n. 213 del 2006) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Historic Whells Club nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015);
3) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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