Corte costituzionale

Sentenza n. 204/2016

Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/2016
Data di deposito
21 luglio 2016
Data di decisione
14 giugno 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 39037

Non è fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35- ter o.p.». Sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata, coincidente nella specie con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell'ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua. L'erroneità dell'interpretazione del giudice remittente e la validità, quindi, della piena autonomia del ristoro pecuniario a prescindere da una riduzione della pena da espiare, si desume anche da quanto sancito dall'ultimo periodo del secondo comma della norma impugnata. Tale disposizione, infatti, riconosce la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico di risarcimento del danno in forma pecuniaria, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come nel caso in cui la pena non può essere ridotta perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni. Sull'ammissibilità della questione di legittimità laddove il giudice, pur cimentandosi con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali, reputa tale tentativo impraticabile in considerazione della formulazione letterale o dello spirito della disposizione, v. la citata sentenza n. 95/2016.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35-ter o.p.», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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