Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2016
Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2016
- Data di deposito
- 21 luglio 2016
- Data di decisione
- 15 giugno 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39035
Sono inammissibili, per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede, per il contenimento della spesa sanitaria, la riduzione - in misura percentuale fissa determinata dalla regione o dalla provincia autonoma - degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto stabiliti nei contratti e negli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisizione di prestazioni sanitarie dai soggetti privati accreditati. Il rimettente ha omesso completamente di motivare circa l'impossibilità di intendere la previsione nel senso che essa non costringa le regioni ad applicare la medesima riduzione a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate. L'atto di promuovimento non attesta l'esistenza di un diritto vivente, né fornisce altri elementi idonei ad escludere la plausibilità di un'interpretazione alternativa, che, invece, non pare incompatibile con la lettera della disposizione. Sull'impossibilità di esaminare ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal rimettente, sia diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009 e 86/2008. Sull'insindacabilità, nel giudizio di costituzionalità, dell'ordine logico secondo il quale il rimettente reputa, in modo non implausibile, di affrontare le varie questioni o motivi di ricorso portati al suo esame, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 132/2015, 272/2007, 409/1998 e 226/1998. Nel senso che l'abrogazione non impone la restituzione degli atti al rimettente, in giudizi aventi ad oggetto atti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum , v. le citate sentenze nn. 49/2016, 44/2016 e 30/2016. Sulla riconducibilità di norme statali finalizzate alla riduzione della spesa sanitaria al duplice ambito materiale della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze nn. 125/2015, 278/2014, 91/2012, 330/2011, 240/2007 e 162/2007. In relazione all'esigenza che il rimettente motivi sulla impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice, salvo il caso in cui sussista un diritto vivente, v. le citate sentenze nn. 85/2016, 36/2016 e 262/2015, ordinanza n. 15/2016.
Massima n. 39036
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale stabilisce, per il contenimento della spesa sanitaria, la riduzione - in misura percentuale fissa determinata dalla regione o dalla provincia autonoma - degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto stabiliti nei contratti e negli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisizione di prestazioni sanitarie dai soggetti privati accreditati. La norma, per il suo tenore letterale, deve essere interpretata nel senso che incide sì sui contratti già stipulati, ma con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, ovvero con esclusivo riguardo alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite dai soggetti accreditati. Le ragioni che hanno giustificato la contestata riduzione degli importi e dei volumi d'acquisto vanno individuate nella espressa finalità di far fronte all'elevato e crescente deficit della sanità e alle esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, da valutare nello specifico contesto di necessità e urgenza indotto dalla grave crisi finanziaria. Un contesto nel quale le misure di riequilibrio dell'offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una "causa" normativa adeguata, che giustifica una penalizzazione degli operatori privati. Nel contempo, l'espresso collegamento operato dalla norma tra le esigenze di contenimento della spesa e l'intervento sugli importi e i volumi di acquisto dei contratti consente di considerare integrato il requisito del legittimo interesse pubblico richiesto dalla normativa CEDU ai fini di una legittima ingerenza pubblica nel pacifico godimento dei «beni». Nell'ottica del «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell'interesse pubblico e la tutela del legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della disciplina previgente, l'intervento normativo in esame proporziona in maniera non irragionevole il peso imposto agli operatori privati al fine che il legislatore intende realizzare. La misura della riduzione non può essere ritenuta un onere individuale eccessivo, sia per i tempi con i quali è stata imposta, sia perché non va intesa come riferita alle prestazioni già legittimamente erogate, prima della sua entrata in vigore, sia perché essa è alquanto modesta e calibrata in considerazione delle aspettative di credito degli operatori sanitari. Inoltre, la previsione non determina il venir meno di ogni residuo margine di utile per gli operatori privati, essendo indimostrato che il contenuto precettivo della norma produca un tale effetto. Infine, non vi è alcuna evidenza che il diritto alla salute dei cittadini sia inciso al punto tale da risultare compresso il suo nucleo irriducibile, né che l'opera di bilanciamento perseguita dal legislatore abbia irragionevolmente commisurato la concreta attuazione del diritto alla salute alle risorse esistenti e al rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. Sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», v. le citate sentenze nn. 822/1988 e 349/1985. Sul principio della tutela dell'affidamento, che consente al legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata «salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale», ma esige tuttavia che «[d]ette disposizioni [...] non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali, poste in essere da leggi precedenti [...]», v. la citata sentenza n. 349/1985; in senso analogo, ex plurimis , v. sentenze nn. 302/2010, 236/2009, 206/2009, 24/2009, 409/2005, 264/2005, 446/2002 e n. 416/1999. Per l'affermazione che le misure di riequilibrio dell'offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una «"causa" normativa adeguata», che giustifica la penalizzazione degli operatori privati, v. le citate sentenze nn. 34/2015 e 92/2013. Sul rapporto tra livello della spesa sanitaria e risorse finanziarie disponibili, v. le citate sentenze nn. 203/2008, 111/2005 e 356/1992. Sul principio di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e di libera scelta dell'assistito, che «non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili [...]», v. la citata sentenza n. 94/2009. Sulla illegittimità di una mutazione ex lege dei rapporti di durata quando incide sugli stessi in modo «improvviso e imprevedibile», v. le citate sentenze nn. 64/2014 e 302/2010. Sul «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente, v. la citata sentenza n. 236/2009. Per la non configurabilità di una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, purché l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue, v., ex plurimis , sentenze nn. 56/2015, 247/2010, 152/2010 e 167/2009. Su questione analoga, in riferimento all'art. 41 Cost., v. sentenza n. 279/2006. Per la ripetuta affermazione che «la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», con la precisazione che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute [...]», v. la citata sentenza n. 309/1999; nello stesso senso, sentenze nn. 267/1998, 416/1995, 304/1994, 218/1994, 247/1992 e 455/1990. Sul diritto a trattamenti sanitari, «garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato [...]», v. la citata sentenza n. 304/1994; nello stesso senso, sentenza n. 200/2005. Sull'inidoneità di una «argomentazione meramente ipotetica» a dare consistenza alla censura, v. la citata sentenza n. 94/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, sollevate , in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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