Corte costituzionale
Sentenza n. 151/2016
Corte cost., sent. 23 giugno 2016, n. 151
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 151/2016
- Data di deposito
- 23 giugno 2016
- Data di decisione
- 3 maggio 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:151
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 435, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 459, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38935
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 119 commi primo, quarto e quinto, Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale sia ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La disposizione esprime un principio generale del coordinamento della finanza pubblica, finalizzato a ridimensionare, sotto il profilo macroeconomico, le risorse di pertinenza delle amministrazioni comunali. Le censure non hanno adeguatamente dimostrato che l'intervento normativo abbia dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione, e pertanto risulta priva di fondamento sia la presunta lesione delle funzioni amministrative comunali, che quella relativa all'autonomia finanziaria e al rispetto della proporzionalità tra risorse attribuite e funzioni conferite, nonché al mancato intervento straordinario di sostegno, dal momento che possono aversi riduzioni di risorse senza necessaria violazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, purché esse non rendano inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento. Sulla competenza delle Regioni a denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione delle attribuzioni proprie degli enti locali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 311/2012, 298/2009, 169/2007, 95/2007, 417/2005 e 196/2004. Sull'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità della questione, del mero lapsus calami , che non ne preclude l'identificazione e non pregiudica il diritto di difesa della parte resistente, v. la citata sentenza n. 188/2014. Sulla competenza dello Stato a determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale ed eventualmente anche di ridurli, con il vincolo di assicurare a tutti gli enti territoriali, compresi quelli con minore capacità fiscale per abitante, risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni loro attribuite, v. le citate sentenze nn. 10/2016, 188/2015 e 82/2015. Sulla necessità, per l'assolvimento dell'onere probatorio, che la Regione dimostri in concreto che l'intervento normativo statale abbia dato luogo ad una insufficienza complessiva dei mezzi finanziari a disposizione dell'ente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 82/2015, 145/2008 e 29/2004.
Massima n. 38936
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale sia ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La ricorrente si limita a dedurre la violazione del dovere inderogabile di solidarietà e delle esigenze basilari dell'autonomia e del decentramento, senza che le censure raggiungano la soglia minima di chiarezza e di completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. Quanto alla presunta irragionevolezza della riduzione, essa è rinvenibile solo a fronte di una sproporzionata diminuzione di risorse a disposizione dell'ente locale; nel caso in esame, al contrario, si lamenta la disparità di trattamento riservato ai Comuni rispetto alle amministrazioni centrali dello Stato, che non subirebbero analoghe riduzioni, senza fornire alcuna motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni. Sull'inammissibilità delle censure che non raggiungono la soglia minima di chiarezza e di completezza, nonché sulla necessità che, prendendo a paragone di una presunta illegittimità costituzionale una situazione ritenuta analoga a quella in questione, occorra fornire la motivazione circa la confrontabilità delle due situazioni, v. la citata sentenza n. 69/2016. Sull'ammissibilità della censura sollevata dalla Regione in riferimento all'art. 3 Cost., laddove se ne deduca l'irragionevole e sproporzionata diminuzione di risorse a disposizione dell'ente locale, v. le citate sentenze nn. 10/2016 e 188/2015.
Massima n. 38937
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119, commi primo, quarto e quinto, Cost. - dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, con riferimento ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, innalza dal venti al dieci per cento la porzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale ridistribuita tra i Comuni sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard. La norma non pone in essere alcuna riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni, limitandosi soltanto ad incrementare la percentuale delle stesse che deve essere distribuita sulla base di criteri diversi. Essa, pertanto, non depaupera la finanza comunale; né la ricorrente chiarisce le ragioni per le quali i criteri individuati per la ripartizione sarebbero pregiudizievoli per i Comuni veneti rispetto agli stessi enti delle altre Regioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 435, della l. n. 190 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 459, della l. n. 190 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 119, primo, quarto e quinto comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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