Corte costituzionale

Sentenza n. 142/2016

Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/2016
Data di deposito
16 giugno 2016
Data di decisione
4 maggio 2016
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:142

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38923

Non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. a ), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnato dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità - che, integrando l'art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012, amplia i casi in cui compete allo Stato, d'intesa con la Regione interessata, rilasciare le autorizzazioni per talune opere. Tale competenza non è più limitata alle infrastrutture e agli insediamenti strategici nel settore petrolifero indicati dal precedente comma 1, ma è estesa anche alle «opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione». L'attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa che la disposizione censurata opera nell'ambito della competenza legislativa concorrente in materia di energia non risulta né sproporzionata né irragionevole in quanto istituisce un rapporto di strumentalità tra le opere che individua e quelle già qualificate come strategiche, rispetto alle quali le prime si pongono in funzione servente. La decisione di adottare un analogo accentramento nelle ipotesi menzionate risponde all'esigenza di migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero che, diversamente, potrebbe venire compromessa dal frazionamento delle competenze in base a un interesse localizzato. Sull'attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 383/2005, 6/2004 e 303/2003.

Massima n. 38924

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. b ), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8- bis, della legge n. 239 del 2004 - promossa dalle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. e, quanto alle Regioni Abruzzo e Campania, anche al principio di leale collaborazione - che, inserendo un comma 3- bis all'art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, regola l'ipotesi in cui non sia raggiunta l'intesa tra Stato e Regione, prevista dal comma 2 di tale ultima disposizione, al fine del rilascio dell'autorizzazione per talune opere nel settore energetico. L'abrogazione del menzionato rinvio ad opera del successivo art. 1, comma 241, della legge n. 208 del 2015, dal quale sarebbe derivata l'asserita lesione dell'autonomia delle Regioni ricorrenti sulla base della degradazione dell'intesa da forte a debole, è evidentemente satisfattiva delle pretese regionali. Quanto all'accertamento dell'applicazione medio tempore della norma, le Regioni interessate avrebbero potuto indicare i casi in cui essa fosse avvenuta. La mancanza di elementi probatori contrari non può non implicare una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Sull'art. 1, comma 8- bis, della legge n. 239 del 2004, v. la citata sentenza n. 239/2013. Sulla necessità che, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la norma non abbia avuto medio tempore applicazione, v. la citata sentenza n. 8/2015.

Massima n. 38925

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. b ), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente al rinvio all'art. 14- quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990 - impugnato dalle Regioni Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - che, inserendo un comma 3- bis all'art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, regola l'ipotesi in cui non sia raggiunta l'intesa tra Stato e Regione, prevista dal comma 2 di tale ultima disposizione, al fine del rilascio dell'autorizzazione per talune opere nel settore energetico. Il menzionato art. 14- quater , comma 3, oggetto del rinvio, nel testo allora vigente, è stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 179 del 2012, perché permetteva allo Stato di superare il mancato raggiungimento di un'intesa con la Regione, nell'ambito della conferenza di servizi, alla sola condizione che fossero trascorsi trenta giorni e che alla delibera del Consiglio dei ministri partecipasse il Presidente della Regione interessata. Tale disposizione, pertanto, è stata riformulata, da ultimo, con l'art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, prevedendo che il motivato dissenso regionale comporti l'indizione di una riunione che può articolarsi lungo tre fasi - con una scansione temporale di 30 giorni per ciascuna di esse - solo al termine delle quali, ove l'intesa non sia raggiunta, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. Tale meccanismo, previsto con riguardo alla conferenza di servizi, risulta conforme alla giurisprudenza costituzionale in quanto individua idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze, rivelandosi perciò soddisfacente anche per le ipotesi in cui la Costituzione impone il raggiungimento di un'intesa "forte" tra Stato e Regioni. Sulla dichiarazione di illegittimità dell'art. 14- quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990, v. la citata sentenza n. 179/2012. Sulle procedure necessarie per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze tra Stato e Regioni nel rispetto del principio della leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 179/2012, 33/2011, 121/2010, 24/2007, 383/2005, 339/2005 e 408/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), limitatamente al rinvio all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), promossa dalle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e, quanto alle Regioni Abruzzo e Campania, anche al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera a), della legge n. 190 del 2014, promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lettera b), della legge n. 190 del 2014, limitatamente al rinvio all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), promossa dalle Regioni Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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