Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2016
Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2016
- Data di deposito
- 16 giugno 2016
- Data di decisione
- 20 aprile 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 67 del 28 aprile 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38915
È inammissibile, per erronea individuazione della norma censurata e per inidoneità del petitum a conseguire l'auspicato obiettivo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi recata sul procedimento in assenza dell'imputato si applichi anche alla costituzione delle parti in sede di incidente d'esecuzione penale, quanto meno laddove nei confronti del soggetto interessato a esercitare i propri diritti di difesa sia richiesta al giudice una statuizione per lui pregiudizievole. Invero, il rimettente deve applicare una norma diversa da quella censurata che, relativamente al giudizio di cognizione, ha sostituito la precedente disciplina del procedimento in contumacia. Altra è, infatti, la regolamentazione del procedimento di esecuzione contenuta nell'art. 666 cod. proc. pen. il quale stabilisce, tra l'altro, le modalità e i termini di convocazione delle parti e le forme della loro partecipazione. Il denunciato art. 9 e le disposizioni da esso novellate (artt. 420- bis , 420- ter e 420- quinquies cod. proc. pen.) non possono in alcun modo essere applicati dal rimettente, che avrebbe dovuto rivolgere nei confronti del citato art. 666 le censure di incostituzionalità per la mancata previsione della sospensione del procedimento in caso di irreperibilità del condannato. Quand'anche fosse stato impugnato l'art. 666, nella parte in cui non contempla l'operatività delle novellate disposizioni del codice, tuttavia, difficilmente sarebbe stato possibile estendere al procedimento di esecuzione le norme relative al processo in assenza specificamente congegnate per il giudizio di cognizione, a causa del divario strutturale tra le due tipologie procedimentali. Il tasso di manipolatività richiesto per rendere applicabile in sede esecutiva la disciplina del procedimento in assenza avrebbe concretato l'invasione di un campo, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Inoltre, la soluzione sollecitata dal giudice a quo non sarebbe stata l'unica possibile e avrebbe ecceduto lo scopo perseguito, rischiando di creare frizioni per la problematica trasposizione integrale di norme proprie del giudizio di cognizione nel procedimento esecutivo. Per la manifesta inammissibilità di una questione dovuta all'inesatta indicazione della norma censurata, al difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata ed all'incongruità del petitum rispetto all'obiettivo perseguito, v. la citata ordinanza n. 193/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze