Corte costituzionale
Sentenza n. 131/2016
Corte cost., sent. 10 giugno 2016, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/2016
- Data di deposito
- 10 giugno 2016
- Data di decisione
- 17 maggio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2014
- legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2014
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 40 del 12 novembre 2014
- 1.1., legge della Regione Abruzzo n. 2 del 10 marzo 2008
Parametri
Massime
Massima n. 38897
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo del 12 novembre 2014, n. 40, che dispone la riduzione dei canoni in regime concordato delle locazioni relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con riguardo ai contratti non ancora stipulati alla data del 30 settembre 2014. La censura è infatti generica e assertiva, priva di un'adeguata motivazione, e si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale per cui il ricorso in via principale (in termini perfino più pregnanti rispetto ai giudizi incidentali) non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità; ma deve, inoltre, contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Nel caso in esame la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria è basata sulla mera supposizione dell'incidenza negativa che la prevista riduzione delle entrate delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) avrebbe sul bilancio regionale. A sostegno dell'assunto non è però fornita alcuna motivazione in ordine all'incidenza della riduzione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sul bilancio delle ATER, né è presentata alcuna ragione per cui la misura della suddetta riduzione dovrebbe tradursi automaticamente in un onere a carico del bilancio regionale, con conseguente onere di copertura. Sulla necessità che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/ 2005, 213/2003 e 384/1999. Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 259/2014, 261/1995 e 85/1990. Sull'esigenza che, nei giudizi diretti, l'adeguata motivazione si ponga in termini perfino più pregnanti rispetto a quelli incidentali v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 233/2015, 218/2015, 153/2015, 142/2015, 82/2015, 259/2014, 36/2014, 41/2013, 139/2006 e 450/2005. Sul fatto che la genericità e l'assertività delle censure implicano l'inammissibilità della questione v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 38/2016, 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.
Massima n. 38898
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, e 118, primo comma, Cost. - della legge della Regione Abruzzo del 12 novembre 2014, n. 40, che detta norme varie in materia di edilizia residenziale pubblica. L'impugnativa di intere leggi è infatti consentita solo nel caso esse siano caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, cosa che non si verifica nel caso in esame, in cui neppure le specifiche doglianze svolte nei confronti delle disposizioni espressamente impugnate sono riferibili all'intero testo, in quanto esso contiene disposizioni eterogenee. Inoltre l'autorizzazione all'impugnazione della legge nel suo complesso non è menzionata nella delibera del Governo di autorizzazione alla proposizione del ricorso e nei relativi allegati, mentre essa (o la relazione ministeriale cui questa rinvii), deve necessariamente indicare le specifiche disposizioni che si intendono impugnare. Sulla possibilità di impugnare intere leggi solo nel caso siano caratterizzate da norme omogenee, tutte coinvolte dalle censure medesime, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 81/2015 e 201/ 2008. Sulla necessità che la delibera del Governo, o la relazione ministeriale cui questa rinvii, indichino le specifiche disposizioni che si intendono impugnare, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 450/2006 e 49/2006.
Massima n. 38899
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma Cost., l'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40, nella parte in cui inserisce l'art. 1.1 nella legge regionale n. 2 del 2008, definendo le modalità di superamento del dissenso regionale in ordine al raggiungimento dell'intesa necessaria allo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione delle infrastrutture energetiche. La realizzazione delle opere suddette, pur subordinata all'intesa con le Regioni, soddisfa esigenze di carattere unitario, e dunque va regolata da norme statali recanti principi fondamentali della materia, che ridefiniscano a livello nazionale i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, e riconoscano un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. In tale cornice l'intesa è dunque lo strumento espressione del principio di leale collaborazione, perché evita, per quanto possibile, che la decisione sia adottata unilateralmente da una delle parti, e risolve i possibili conflitti nel caso di interferenza di competenze dello Stato e delle Regioni. Con riferimento all'energia, la disciplina di ogni forma collaborativa, tra cui l'intesa, spetta al legislatore statale, anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali. La disposizione regionale impugnata viola pertanto la competenza legislativa statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e contrasta con le esigenze unitarie sottese alla definizione dei procedimenti di localizzazione e realizzazione delle infrastrutture energetiche, con la conseguente compromissione del principio di buon andamento dell'amministrazione. (Risultano assorbite le altre censure dedotte) Sulla qualificazione delle norme aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture energetiche (subordinandole all'intesa con le Regioni), quali principi fondamentali della materia, v. le citate sentenze nn. 117/2013 e 182/2013. Sulla necessità che sia una fonte statale a dettare le norme che ridefiniscono, in modo unitario ed a livello nazionale, i procedimenti di localizzazione e realizzazione delle opere, anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 119/2014, 182/2013, 331/2010, 383/2005 e 6/2004. Sul costituire l'intesa lo strumento per risolvere i possibili conflitti nei casi di interferenza di competenze dello Stato e delle Regioni, v. le citate sentenze n. 117/2013 e 331/2010. Sulla competenza del legislatore statale a determinare le forme ed i modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, al fine di conseguire gli obiettivi prioritari, v. la citata sentenza n. 331/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui ha inserito l'art. 1.1 nella legge della Regione Abruzzo 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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