Corte costituzionale
Sentenza n. 12/2016
Corte cost., sent. 29 gennaio 2016, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/2016
- Data di deposito
- 29 gennaio 2016
- Data di decisione
- 12 gennaio 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:12
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38706
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e ss. del medesimo codice, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente. Deve essere rilevato, in primo luogo, che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione differente rispetto a quella dell'esercizio dell'azione civile nel processo civile, in quanto la prima assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, in modo da subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale. In secondo luogo, secondo giurisprudenza consolidata, è prevalente, nel nuovo codice di rito, l'esigenza di speditezza e sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale processo. Ne discende che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide né sul suo diritto di difesa né sul suo diritto d'agire in giudizio, restando intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella diversa sede civile. L'eventuale impossibilità di ottenere il risarcimento del danno laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento rappresenta, infatti, uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due azioni esperibili. La scelta di regolare diversamente gli effetti della sentenza di proscioglimento - come nell'ipotesi di vizio totale di mente -, rispetto a quella di condanna, non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria, atteso che trattasi di istituto processuale nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Con riferimento, infine, all'asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo, deve escludersi che la disposizione censurata comporti una dilatazione dei tempi del processo, non sorretta da alcuna logica esigenza. La preclusione della decisione sulle questioni civili, nel caso di proscioglimento dell'imputato, pur procrastinando la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, trova tuttavia giustificazione nel carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo. Sulle differenze tra l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e l'esercizio dell'azione civile nel processo civile, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 217/2009, 94/1996, 532/1995, 353/1994 e 443/1990. Sull'assetto generale del nuovo processo penale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2015 e 168/2006. Sulla separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 433/1997 e 192/1991. Sugli effetti della sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 274/2009 e 85/2008. Sulla discrezionalità del legislatore nella conformazione di istituti processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 64/2014, 216/2013 e 68/1983. Sulle norme che comportano una dilatazione dei tempi del processo, non sorrette da alcuna logica esigenza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 23/2015, 63/2009, 56/2009 e 148/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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