Corte costituzionale

Sentenza n. 106/2016

Corte cost., sent. 12 maggio 2016, n. 106

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
106/2016
Data di deposito
12 maggio 2016
Data di decisione
6 aprile 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:106

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 17, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38862

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 76 Cost. (in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009), 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., nella parte in cui la denunciata normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia. I rimettenti, muovendo da una incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento, pervengono all'errata premessa che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e pertanto soggetta solo al termine ordinario di prescrizione. L'opposizione in esame, è stata, invero, attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Il legislatore delegato, infatti, ha inserito - nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV - un Capo III- bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702- bis , 702- ter e 702- quater . In particolare, l'art. 702- quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, ne consegue che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 54, comma 4, della legge n. 69 del 2009, dal Tribunale ordinario di Bergamo, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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