Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/2016
Corte cost., ord. 22 aprile 2016, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/2016
- Data di deposito
- 22 aprile 2016
- Data di decisione
- 5 aprile 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 4, bis, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 1, comma 1, lett. a) n. 2, decreto legislativo n. 160 del 14 settembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38839
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4- bis , del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a ), numero 2), del d.lgs. n. 160 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 Cost., in quanto, secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali. Infatti, il rimettente non deve fare applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale poiché, ai sensi del successivo art. 16, comma 3, la pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali e, come in ogni ipotesi di regolamento di competenza o di giurisdizione, la questione decisa dal giudice superiore non è più oggetto della cognizione devoluta al giudice del rinvio. Da altra angolazione, il quesito si traduce nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo , e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete. Per il costante orientamento secondo cui, laddove il giudice del rinvio sia vincolato dalla decisione del giudice superiore e non debba applicare le norme oggetto di tale decisione, ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa, sicché nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia della Corte nel giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 270/2014, 294/1995, 247/1995, 25/1989, 237/1976 e 116/1974; ordinanza n. 332/1987. Sull'inammissibilità di una questione che si risolva nella richiesta alla Corte di operare una sorta di revisione in grado ulteriore della sentenza che ha dato origine al giudizio a quo , e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete, v. la citata sentenza n. 294/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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