Corte costituzionale
Ordinanza n. 234/2016
Corte cost., ord. 3 novembre 2016, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 234/2016
- Data di deposito
- 3 novembre 2016
- Data di decisione
- 5 ottobre 2016
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 17, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 54, comma 4, legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 111, comma 7, Costituzione
- art. 54, comma 1, legge n. 69 del 18 giugno 2009
Massime
Massima n. 39072
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Trani in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost. La premessa interpretativa da cui muove il rimettente è già stata superata mediante pronuncia di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identiche questioni, rilevando come il termine per la proposizione dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure sottoposte alle regole del "rito sommario", al cui schema base l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto il procedimento di cui trattasi. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 106 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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