Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/2016
Corte cost., ord. 12 ottobre 2016, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/2016
- Data di deposito
- 12 ottobre 2016
- Data di decisione
- 21 settembre 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39089
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha ritenuto inammissibili analoghe censure in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Ne consegue la manifesta inammissibilità di questioni reiterate da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità di analoghe censure, v., rispettivamente, le citate sentenza n. 248/2015 e ordinanza n. 70/2016.
Massima n. 39090
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza n. 248 del 2015 ha, infatti, già dichiarato non fondata analoga questione, precisando che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. La lamentata disparità di trattamento in relazione sia al regime di impignorabilità delle pensioni sia, in via subordinata, al citato art. 72- ter è stata esclusa dall'eterogeneità dei tertia comparationis rispetto alla disposizione impugnata. Ne consegue la manifesta infondatezza di una questione reiterata da atti di promovimento aventi il medesimo contenuto di quello oggetto della richiamata pronuncia. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 248/2015
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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