Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/2016
Corte cost., ord. 2 febbraio 2016, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/2016
- Data di deposito
- 2 febbraio 2016
- Data di decisione
- 13 gennaio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 133, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 44, legge n. 69 del 18 giugno 2009
Massime
Massima n. 38714
? inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, lett. b ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., nella parte in cui non devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le questioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. L'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore ex art. 103, primo comma, Cost., nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta. Pertanto, risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente che si risolva nella richiesta di una sentenza additiva che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, primo comma, lett. b ), del d.lgs. n. 104 del 2010. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non spiega le ragioni per le quali il denunciato vulnus di costituzionalità possa e debba essere eliminato mediante l'attrazione nella giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a diritti in materia di concessione di contributi e sovvenzioni. Tale carenza nell'impianto motivazionale determina un ulteriore motivo di inammissibilità della questione, in quanto non vi sono elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l'unica scelta costituzionalmente compatibile e necessitata. Sull'interpretazione restrittiva dei poteri innovativi attribuiti al legislatore delegato dalla l. n. 69 del 2009, v. la citata sentenza n. 293/2010. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale mediante la quale si richieda una sentenza additiva di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva, v. la citata sentenza n. 259/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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