Corte costituzionale
Ordinanza n. 181/2016
Corte cost., ord. 15 luglio 2016, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 181/2016
- Data di deposito
- 15 luglio 2016
- Data di decisione
- 22 giugno 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 38990
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, impugnato - in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima - nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di comunicazione prevista in favore dei sordomuti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 508 del 1988. La disposizione impugnata, infatti, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 230 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione. Sulla dichiarazione di illegittimità dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione, v. la citata sentenza n. 230/2015. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 173/2015, 129/2015, 252/2014, 83/2014, 321/2013 e 177/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge n. 848 del 1955, dal Tribunale ordinario di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze