Corte costituzionale

Ordinanza n. 172/2016

Corte cost., ord. 13 luglio 2016, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
172/2016
Data di deposito
13 luglio 2016
Data di decisione
6 luglio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, legge della Regione Marche n. 51 del 6 agosto 1997

Parametri

Massime

Massima n. 38971

Sono manifestamente inammissibili, per genericità ed indeterminatezza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge n. 150 del 2000 - il quale prevede che «Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo». Con riferimento, infatti, all'asserita violazione dell'art. 117 Cost., il giudice a quo non indica né la materia incisa dalla norma censurata, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale, principale o concorrente, violata, e non specifica, altresì, se la questione sia formulata in riferimento al testo del parametro anteriore o successivo alla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 2001. Il rimettente, inoltre, anche in relazione alla censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. si limita sostanzialmente ad indicare il parametro che sarebbe stato violato, omettendo, però, di specificare le ragioni a sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Sull'inammissibilità di una questione, sollevata per asserita violazione dell'art. 117 Cost., per non avere indicato il ricorrente né quale materia sia quella incisa dalla norma censurata, né la stessa tipologia di competenza legislativa statale - principale o concorrente - a suo dire violata, v. la citata sentenza n. 252/2009. Sull'orientamento della Corte di valutare la normativa regionale denunciata in riferimento ai parametri vigenti al momento della sua emanazione, v. le citate sentenze nn. 130/2015 e 62/2012. Sull'inammissibilità della questione, in quanto la censura relativa si presenta affetta da genericità e indeterminatezza, avendo il giudice a quo omesso di esplicitare le argomentazioni atte a suffragare tale censura, v. la citata sentenza n. 38/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), dal Tribunale ordinario di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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