Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/2016

Corte cost., ord. 10 giugno 2016, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
136/2016
Data di deposito
10 giugno 2016
Data di decisione
18 maggio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38911

Sono manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'erario anche le spese ancora da sostenersi per l'adempimento dell'incarico a consulenti tecnici di parte e ad ausiliari del magistrato, qualora questi ne chiedano l'anticipazione. In primo luogo, il rimettente esclude la possibilità di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico di parte convenuta, assumendo che quest'ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole. Così argomentando, egli trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, ovvero per l'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In secondo luogo, il rimettente omette di considerare che, in base all'art. 63 cod. proc. civ., il consulente tecnico ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, e non può rifiutare di eseguire gli incarichi ricevuti, avendo prestato con l'iscrizione nel relativo albo un assenso preventivo alla nomina. Pertanto, risulta irrimediabilmente minato l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Sulla manifesta inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, v., ex multis , sentenze nn. 241/2015, 218/2014 e 249/2011; ordinanza n. 187/2015. Sulla manifesta inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex multis , sentenze nn. 60/2015, 27/2015 e 18/2015; ordinanze nn. 209/2015, 115/2015 e 90/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario della Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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