Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/2016
Corte cost., ord. 10 giugno 2016, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/2016
- Data di deposito
- 10 giugno 2016
- Data di decisione
- 18 maggio 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:136
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38911
Sono manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lett. c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'erario anche le spese ancora da sostenersi per l'adempimento dell'incarico a consulenti tecnici di parte e ad ausiliari del magistrato, qualora questi ne chiedano l'anticipazione. In primo luogo, il rimettente esclude la possibilità di porre l'anticipazione delle spese di consulenza a carico di parte convenuta, assumendo che quest'ultima non avrebbe alcun interesse a consentire lo svolgimento delle indagini peritali, il cui esito potrebbe rivelarsi ad essa sfavorevole. Così argomentando, egli trascura del tutto la funzione assolta dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori già acquisiti, ovvero per l'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche. In secondo luogo, il rimettente omette di considerare che, in base all'art. 63 cod. proc. civ., il consulente tecnico ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, e non può rifiutare di eseguire gli incarichi ricevuti, avendo prestato con l'iscrizione nel relativo albo un assenso preventivo alla nomina. Pertanto, risulta irrimediabilmente minato l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Sulla manifesta inammissibilità per erroneità del presupposto interpretativo, v., ex multis , sentenze nn. 241/2015, 218/2014 e 249/2011; ordinanza n. 187/2015. Sulla manifesta inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex multis , sentenze nn. 60/2015, 27/2015 e 18/2015; ordinanze nn. 209/2015, 115/2015 e 90/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario della Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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