Corte costituzionale

Ordinanza n. 119/2016

Corte cost., ord. 26 maggio 2016, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
119/2016
Data di deposito
26 maggio 2016
Data di decisione
3 maggio 2016
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 400, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 401, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 403, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 417, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 5, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981

Massime

Massima n. 38881

È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 1, commi 400, 401, 403 e 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015). Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (seguita all'accordo in materia di finanza pubblica del 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma) comporta, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo. In senso conforme, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 82/2015 e 77/2015; ordinanze nn. 35/2016, 93/2015, 79/2015 e 73/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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