Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2015

Corte cost., sent. 28 maggio 2015, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/2015
Data di deposito
28 maggio 2015
Data di decisione
14 maggio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 2, bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • art. 2, comma 36, vicies semel, lett. m), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 12, comma 2, bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
  • art. 2, comma 36, vicies semel, lett. h), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38388

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2- bis , del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall'art. 2, comma 36- vicies semel , lett. m ), del d. l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in l. n. 148 del 2011], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che, per i delitti in materia tributaria sanzionati nel medesimo decreto, le parti possano chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti. Nel caso in esame, la negazione legislativa di tale rito alternativo non vulnera il nucleo del diritto di difesa, giacché la facoltà di chiedere l'applicazione della pena, peraltro esclusa per un largo numero di reati, non può essere considerata condicio sine qua non per un'efficace tutela della posizione giuridica dell'imputato. Inoltre, l'onere patrimoniale imposto risulta giustificato da ragioni obiettive, ossia dal generale interesse alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, anche per il valore sintomatico del ravvedimento del reo, oltre che dallo specifico interesse alla integrale riscossione dei tributi. - Per l'affermazione che la discrezionalità legislativa in materia di limitazioni di accesso al rito alternativo può essere sindacata soltanto laddove trasmodi nella manifesta irragionevolezza e nell'arbitrio, v. la citata ordinanza n. 455/2006. - Per l'esclusione che la circostanza attenuante comune del risarcimento del danno violi la Costituzione, v. le citate sentenze nn. 49/1975 e 111/1964. - Per l'affermazione che una norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini è costituzionalmente illegittima laddove comprometta l'esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce a tutti paritariamente, v. le citate sentenze nn. 21/1961 e 67/1960. - Per l'affermazione che il generale interesse pubblico all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato giustifica le disparità di trattamento di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod pen., v. la citata sentenza n. 111/1964. - Per l'affermazione che la facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una modalità tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa, v. le citate sentenze nn. 273/2014, 237/2012, 333/2009, 219/2004 e 148/2004. - Sulla legittimità costituzionale delle esclusioni dall'accesso al patteggiamento, v. la citata sentenza n. 135/1995 e le citate ordinanze nn. 28/2007, 312/2005 e 228/2005.

Massima n. 38389

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2- bis , del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall'art. 2, comma 36- vicies semel , lett. h ), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011], il quale stabilisce il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di cui agli artt. 2-10 del medesimo decreto legislativo, quando l'ammontare dell'imposta evasa superi congiuntamente il trenta per cento del volume d'affari e tre milioni di euro. L'eventuale accoglimento della questione non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo , nell'ambito del quale i difensori degli imputati hanno richiesto il patteggiamento, subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale: il rito alternativo, infatti, non può trovare applicazione, per effetto della riscontrata infondatezza dell'altra questione sollevata dal medesimo rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di La Spezia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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