Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2015

Corte cost., sent. 26 maggio 2015, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2015
Data di deposito
26 maggio 2015
Data di decisione
14 aprile 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 402, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38380

È inammissibile, per insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che estende anche alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa il sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali - impugnato dalla Regione siciliana in relazione agli artt. 97, primo comma, e 81, sesto comma, Cost. Il ricorso contiene, infatti, solo un generico riferimento a principi costituzionali diversi da quelli che presiedono al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, non fornendo adeguata motivazione sulla specifica competenza regionale che si assume indirettamente violata e sulle ragioni della violazione stessa. - Per l'affermazione secondo cui, nel giudizio in via principale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle stesse Regioni, v. le citate sentenze nn. 8/2013 e 199/2012. - Per l'affermazione secondo cui, nel giudizio in via principale, nell'evocare parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, le Regioni devono altresì sufficientemente motivare in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione, v. le citate sentenze nn. 229/2013 e 33/2011.

Massima n. 38381

È inammissibile, per insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che estende anche alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa il sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali - impugnato dalla Regione siciliana per la asserita violazione dell'art. 119, primo e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. Il ricorso non contiene, infatti, le ragioni per le quali la disciplina applicabile alle Regioni ordinarie sarebbe maggiormente favorevole di quella dettata dagli Statuti speciali e, dunque, applicabile alla Regione ricorrente in virtù della evocata clausola di maggior favore. - Sulla necessità della espressa indicazione delle ragioni per le quali l'art. 119 Cost. garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in luogo delle disposizioni statutarie, v. la citata ordinanza n. 250/2007. - Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42/2009 pone una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.

Massima n. 38382

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che estende anche alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa il sistema "Service Personale Tesoro" (SPT), ora NoiPA, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il trattamento dei ruoli di spesa fissa, concernenti le buste paga del personale di tutte le amministrazioni centrali - impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto regionale e ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche. Effettivamente, la disposizione impugnata comporta che la riscossione del tributo erariale, oggetto della relativa ritenuta alla fonte, non avvenga più a livello locale ma a livello centrale; tuttavia, l'incidenza negativa sulle finanze regionali costituisce solo un effetto indiretto della disposizione censurata, la quale è stata adottata nell'ambito delle competenze che l'art. 117, secondo comma, Cost. assegna allo Stato in materia di sistema tributario e contabile e di organizzazione amministrativa dello Stato ed è rispondente, peraltro, a evidenti principi di razionalità organizzativa ed economica. Per quanto attiene agli ulteriori parametri invocati, non è desumibile, a livello costituzionale, alcun principio di invarianza di gettito per la Regione siciliana in caso di modifica di tributi erariali, né la Regione ha fornito alcuna dimostrazione che tale riduzione di gettito sia in grado di paralizzare lo svolgimento delle proprie funzioni. Tuttavia, i rilevanti effetti della connessione tra la norma impugnata e la disciplina della riscossione dell'IRPEF dovrebbero indurre le parti a verificare la possibilità di porre in essere, nello spirito di leale collaborazione, dei meccanismi pattizi, al fine di risolvere le problematiche emerse, le quali attengono più all'equità che alla legittimità. Peraltro, la conflittualità in ordine al regime di riparto delle entrate tra Stato e Regione siciliana e di riscossione delle entrate da parte di quest'ultima dipende in larga misura dal mancato adeguamento della normativa di attuazione dello Statuto, rimasta ferma al 1965, quando il sistema tributario e i rapporti finanziari tra Stato e Regione erano profondamente diversi da ciò che sono oggi. - Per l'affermazione secondo cui, alla stregua dell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto, rileva soltanto il luogo in cui le ritenute sono versate all'erario, cioè il luogo in cui e` la sede centrale di dette amministrazioni, senza che vengano in considerazione ne´ il domicilio fiscale del dipendente, ne´ la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell'amministrazione presso i quali viene svolta l'attività lavorativa, v. la citata sentenza n. 116/2010. - Per l'affermazione che lo Statuto speciale e le sue norme di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, la rigida garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato purché, nel caso di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione o di complesse operazioni di riforma e sostituzione dei tributi, ciò non comporti l'impossibilità dello svolgimento delle funzioni regionali, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 138/1999. - Per l'affermazione che l'accordo serve a determinare punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante, v. la citata sentenza n. 19/2015. - Per l'affermazione dell'opportunità di adeguamento della normativa di attuazione dello Statuto, v. la citata sentenza n. 66/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014);

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 119, primo e sesto comma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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