Corte costituzionale
Sentenza n. 87/2015
Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/2015
- Data di deposito
- 15 maggio 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:87
Norme oggetto del giudizio
- 74491, nota del ministero dell'economia e finanze del 11 settembre 2013
- 36675, nota del ministero dell'economia e finanze del 14 aprile 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38377
? inammissibile, per impugnazione tardiva, il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota dell'11 settembre 2013, n. 74491 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la quale è stata disposta l'esecuzione, presso la Regione, di una verifica amministrativo-contabile avente ad oggetto la valutazione delle spese per il personale, ai sensi dell'art. 60, comma quinto, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Regione ha impugnato la nota ministeriale oltre il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito dall'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, che decorre dalla notificazione o dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.
Massima n. 38378
? inammissibile, per carenza di tono costituzionale e per carenza di lesività degli atti impugnati, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del 14 aprile 2014, n. 36675 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata trasmessa alla Regione la relazione sulle spese per il personale. Il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie competenze costituzionali. La Regione Marche nel chiedere un penetrante controllo sui contenuti della relazione ispettiva, alla luce del dettato normativo primario ed al fine di definire confini ed oggetto del controllo ispettivo, non dimostra che il controllo operato dagli ispettori abbia recato pregiudizio, per ampiezza e intensità, alla sua sfera costituzionale di attribuzione. Inoltre, per quanto possano risultare inopportune alcune espressioni utilizzate nella relazione ispettiva, in cui sono rilevati e sottoposti a critica casi di asserito contrasto tra legislazione regionale e legislazione statale o tra legislazione regionale e disciplina desumibile dai contratti collettivi nazionali, esse non producono effetti sulla sfera di attribuzione costituzionale della ricorrente. Sulla sussistenza del tono costituzionale del conflitto tra enti quando le Regioni lamentino una lesione delle proprie competenze costituzionali, v. le citate sentenze nn. 263/2014, 52/2013, 305/2011, 412/2008, 380/2007 e 467/1997. Sulla irrilevanza della sottoposizione dell'atto oggetto del conflitto tra enti ad impugnazione in sede giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 137/2014 e 287/2005. Sulla assenza di idoneità dei rilievi irrituali negli atti di ispezione a ledere la sfera di attribuzioni costituzionali, v. la citata sentenza n. 39/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica - dell'11 settembre 2013, n. 74491, e del 14 aprile 2014, n. 36675, nonché alla relazione del 15 gennaio 2014 a quest'ultima allegata, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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