Corte costituzionale
Sentenza n. 75/2015
Corte cost., sent. 7 maggio 2015, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/2015
- Data di deposito
- 7 maggio 2015
- Data di decisione
- 25 marzo 2015
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 22, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 24-bis, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 1, comma 131, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 132, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 54, comma 5, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 38342
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 22, e 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012), e dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), recanti misure di contenimento della spesa pubblica in ambito sanitario, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, la rinuncia ai ricorsi - conseguente nel caso di specie agli impegni espressamente assunti dalla Regione ricorrente nell'accordo siglato con il Governo in data 21 luglio 2014 - pur non accettata dalla parte resistente comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. - Sulla cessazione della materia del contendere in caso di dichiarazione di rinuncia non accettata, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 310/ 2011, 199/2010 e 179/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 22, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, comma terzo, e 119, comma quarto, Cost., agli artt. 6, 7, 8 - come riformato dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e 54, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso n. 160 del 2012, ed alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119, comma quarto, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina statale, ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso n. 41 del 2013.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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