Corte costituzionale
Sentenza n. 60/2015
Corte cost., sent. 16 aprile 2015, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/2015
- Data di deposito
- 16 aprile 2015
- Data di decisione
- 10 marzo 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:60
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 7 del 30 aprile 2014
- art. 10, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 7 del 30 aprile 2014
- art. 10, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 7 del 30 aprile 2014
- art. 29, legge della Regione Basilicata n. 7 del 30 aprile 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 183, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 184, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 184-bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 185, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- direttiva CE n. 98 del 19 novembre 2008
- art. 182, comma 6, bis, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 3, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 31, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 76, comma 7, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- comma 7, legge n. 133 del 3 agosto 2008
Massime
Massima n. 38316
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., nella parte in cui, modificando gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 13 del 2005, consente, a determinate condizioni, l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, inclusi quelli provenienti dall'attuazione dei piani di forestazione e dalla potatura dei complessi boscati. L'art. 182, comma 6- bis , del codice dell'ambiente ha esplicitamente stabilito che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Peraltro, anche prima del citato intervento legislativo, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha riconosciuto che tanto l'art. 185, comma 1, lett. f ), del codice dell'ambiente, quanto le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE già permettevano di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, in quanto pratica ordinariamente applicata in agricoltura e nella selvicoltura. Di conseguenza, il legislatore regionale è legittimamente intervenuto in tale ambito, trattandosi di una disciplina che rientra nella materia dell'agricoltura, riconducibile alle competenze di carattere residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Per il rigetto di analoghe censure, v. le citate sentenze nn. 38/2015 e 16/2015. Sulla riconducibilità della materia dell'agricoltura alle competenze regionali di carattere residuale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 62/2013, 116/2006, 283/2004 e 12/2004.
Massima n. 38317
E' inammissibile, per insufficiente ed inadeguata motivazione delle censure, nonché per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2014, stabilisce il trasferimento nei ruoli organici della Regione o degli altri enti strumentali da essa dipendenti anche del personale a tempo determinato appartenente all'ARBEA (Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura), purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione. Le censure, peraltro sviluppate in poche succinte righe dell'atto introduttivo, non tengono conto in alcun modo del contesto normativo in cui si inserisce la disposizione de qua , che è quello riguardante lo scioglimento dell'ARBEA ed il contestuale trasferimento delle relative funzioni alla Regione, nonché del personale, del patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'Agenzia. Il contestato art. 29 deve perciò essere inquadrato nell'ambito del trasferimento di attività dalla disciolta Agenzia alla Regione, previsto e disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre il richiamato parametro interposto, cioè l'art. 30 del medesimo decreto concernente la mobilità volontaria del personale pubblico tra amministrazioni diverse, risulta del tutto inconferente. Inoltre, il ricorso non dà conto in alcun modo del fatto che taluni dei parametri interposti invocati sono stati modificati dal d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014), entrato in vigore dopo la deliberazione del ricorso da parte del Consiglio dei ministri, ma anteriormente alla data in cui il ricorso è stato sottoscritto e inviato per la notifica. Sul trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, v. la citata sentenza n. 226/2012. Sull'inammissibilità delle questioni per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 165/2014 e 114/2013; ordinanza n. 174/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Regione Basilicata 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016), promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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