Corte costituzionale
Sentenza n. 45/2015
Corte cost., sent. 25 marzo 2015, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/2015
- Data di deposito
- 25 marzo 2015
- Data di decisione
- 14 gennaio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:45
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38286
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell'imputat[o] di partecipare coscientemente al processo». Infatti, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il remittente non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, rende carente la motivazione sul necessario requisito della rilevanza.
Massima n. 38287
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. È irragionevole la protrazione indefinita nel tempo della sospensione del processo - con la conseguenza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell'imputato, dovuta all'effetto, a sua volta sospensivo, sulla prescrizione, giacché entra in contraddizione con la ratio posta a base, rispettivamente, della prescrizione dei reati e della sospensione del processo. Posto che la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta deve anche chiudersi, prevedere una sospensione del corso della prescrizione senza fine determina di fatto l'imprescrittibilità del reato, dando luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., a una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno stato irreversibile di incapacità processuale rispetto a coloro i quali si trovano in casi di impedimenti transitori - Per la dichiarazione di infondatezza o di inammissibilità di questioni di legittimità costituzionali sollevate, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in materia di sospensione processuale, v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 112/2007 e 33/2003. - Per la non fondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 72 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 281/1995 e le ordinanze nn. 157/2004, 33/2003 e 298/1991. - Sulla non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 150 cod. pen. che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato, v. l'ordinanza n. 289/2011. - Sulla inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la sentenza n. 23/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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