Corte costituzionale
Sentenza n. 253/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 253/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 17 novembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 509, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38652
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo, Cost., nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto -, in quanto differisce dal 2014 al 2015 la possibilità per le Regioni ordinarie di disporre detrazioni all'addizionale regionale IRPEF in favore delle famiglie o in luogo dell'erogazione diretta di misure di sostegno sociale altrimenti previste dalla legislazione regionale. Tale addizionale è determinata applicando l'aliquota regionale al reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili ed è devoluta alla Regione. Si tratta, quindi, di un'addizionale sulla base imponibile di un tributo erariale, qual è, appunto, l'IRPEF. La norma statale censurata, adottata nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., legittimamente limita la potestà legislativa regionale, differendo nel tempo la possibilità per le Regioni di prevedere le detrazioni in considerazione. Il rinvio di tale opzione legislativa ha il temporaneo effetto di ripristinare il principio, specificativo dell'art. 81 Cost., dell'unità del bilancio, secondo cui tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti; e comporta unicamente la transitoria devoluzione del gettito dell'addizionale IRPEF nella sua integralità al bilancio regionale. In tal modo non viene affatto precluso il tipo di sostegno sociale reclamato dalla Regione, la cui applicazione viene semplicemente rinviata, ma è piuttosto consentito alla Regione di impiegare, ove lo ritenga, le risorse così percepite anche per obiettivi diversi da quelli previsti in relazione alle detrazioni. La proroga si limita a conferire al bilancio regionale una maggiore flessibilità in relazione alle scelte rimesse alla discrezionalità della Regione cosicché la sua temporanea applicazione potrebbe addirittura favorire il buon andamento dell'azione amministrativa. Peraltro, la predetta norma incide esclusivamente sul regime dell'addizionale regionale IRPEF, differendone nel tempo l'applicazione, senza nulla disporre in ordine agli ambiti di competenza attribuiti al legislatore regionale, con la conseguenza che non risultano violati i principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto. Nel senso che l'IRPEF è un tributo erariale, v. la citata sentenza n. 381/2004. Nel senso che la disciplina delle addizionali regionali rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., v. la citata sentenza n. 121/2013. Sul principio di unità del bilancio di cui all'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 192/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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