Corte costituzionale
Sentenza n. 249/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 249
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 249/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 3 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:249
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 481, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 5, n. 16), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 869 del 9 agosto 1966
- decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 25 novembre 1975
- art. 4, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 119, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 17, lett. c), statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38638
Sono estinti i giudizi - promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., letto in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ed a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La rinuncia ai ricorsi (conseguente agli accordi conclusi con lo Stato in materia di finanza pubblica), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Massima n. 38639
? cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, 119 Cost. ed a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La rinuncia al ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di un accordo siglato col Governo - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere. Sulla cessazione della materia del contendere a seguito di dichiarazione di rinuncia del ricorrente, pur non accettata dalla parte resistente, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015, 75/2015 e 46/2015.
Massima n. 38640
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La pretesa violazione del principio di leale collaborazione è desunta dalla mancata previsione per la sola Regione siciliana di procedure di intesa previste per determinare il concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. La ricorrente, invece, avrebbe dovuto argomentare le proprie doglianze in maniera tale da dimostrare come la norma censurata, che si correla all'adozione di misure di contenimento dei costi sanitari forieri di una riduzione di spesa, possa ostacolare l'attuazione del Piano di rientro volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale. Sulla presunta interferenza tra riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento ed attuazione del Piano di rientro sanitario, v. la citata sentenza n. 125/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti i processi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, lettere f) ed l), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed alla normativa di attuazione statutaria di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) ed ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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