Corte costituzionale
Sentenza n. 248/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 21 ottobre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:248
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38636
È inammissibile, per evocazione non motivata dei parametri asseritamente violati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - in quanto non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato nella sentenza n. 506 del 2002 con riguardo alle pensioni. L'ordinanza si limita, infatti, a menzionare detti parametri costituzionali, omettendo di fornire un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate. Per l'inammissibilità delle censure proposte in maniera apodittica, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 178/2015. Per l'impignorabilità delle pensioni per l'intera parte indispensabile alle elementari esigenze di vita del pensionato, v. la citata sentenza n. 506/2002. Sulla conformità dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. all'art. 36 Cost., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 434/1997.
Massima n. 38637
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - in quanto non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia. Secondo la previsione codicistica, i crediti derivanti da rapporto di lavoro o di impiego sono di norma pignorabili nella misura del "quinto", mentre, per quel che riguarda gli emolumenti da pensione, la giurisprudenza costituzionale ritiene che, pur mantenendosi il predetto limite, debba essere sottratta al regime generale di pignorabilità la parte necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato. Lo scopo dell'art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. La scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione rientrano nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore. La tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. Non può essere, pertanto, esteso ai crediti retributivi quanto affermato, con riguardo alla pignorabilità delle pensioni, nella sentenza n. 506 del 2002, che evidenzia la diversa configurazione della tutela prevista dall'art. 38 rispetto a quella dell'art. 36 Cost.; né può costituire tertium comparationis l'art. 72- ter del d.P.R. n. 602 del 1973 nella vigente formulazione, in materia di riscossione di crediti erariali, il quale riguarda l'ancor più eterogenea fattispecie inerente alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito. Sulla sottrazione al regime generale di pignorabilità della parte di pensione necessaria a soddisfare le esigenze minime di vita del pensionato, v. la citata sentenza n. 506/2002. Sul contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore che percepisce lo stipendio, v. le citate sentenze nn. 38/1970 e 20/1968. Sull'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., v. le citate sentenze nn. 209/1975, 102/1974, 20/1968 e le citate ordinanze nn. 260/1987 e 12/1977. Sulla possibilità per il legislatore di porre dei limiti al regime di pignorabilità, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 22/1969 e la citata ordinanza n. 225/2002. Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. in riferimento all'art. 36 Cost., v. le citate sentenze nn. 434/1997, 209/1975, 102/1974, 38/1970, 20/1968 e le citate ordinanze nn. 491/1987, 260/1987, 12/1977. Per l'affermazione che la responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente resta piena ed illimitata, v. la citata sentenza n. 580/1989. Sulla portata del principio di eguaglianza, v. la citata sentenza n. 264/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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