Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2015
Corte cost., sent. 27 febbraio 2015, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2015
- Data di deposito
- 27 febbraio 2015
- Data di decisione
- 28 gennaio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 459, comma 1, codice di procedura penale
- art. 37, comma 1, legge n. 479 del 16 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 38250
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., l'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna. La norma censurata non trova, infatti, valida giustificazione né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa, né con riguardo a quella del querelante. Quanto alla prima, gli interessi civili sono assicurati dalla possibilità di esercitare la relativa azione in sede propria, mentre l'interesse della persona offesa alla persecuzione del reato è soddisfatto dalla circostanza che il querelante ha visto accolta la sua richiesta di punizione del querelato. In merito, poi, alla ipotizzata sussistenza di un interesse specifico del querelante, distinto da quello della persona offesa, a che il procedimento non si concluda con il decreto penale di condanna, un simile interesse non giustifica la disposizione censurata, risultando essa contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione alla definizione del processo mediante l'applicazione della pena su richiesta delle parti. La disposizione contestata si pone pertanto in contrasto sia con il principio di ragionevolezza che con quello di ragionevole durata del processo, stante la funzione acceleratoria del procedimento per decreto che viene ad essere inibito. (È assorbita la censura relativa all'art. 112 Cost.) Per la manifesta infondatezza di questione con la quale si chiedeva, prima della riforma del 1999, una pronuncia volta a escludere l'ammissibilità del ricorso al procedimento per decreto nel caso la persona offesa avesse manifestato l'intenzione di costituirsi parte civile, v. la citata ordinanza n. 124/1999. Sui rapporti fra azione civile e processo penale, nel senso che «l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile», e che «ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale», essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, v. le citate sentenze nn. 124/1999, 443/1990, 171/1982 e 166/1975. Per l'affermazione che «risulterebbe improprio un sistema che consentisse di esperire un determinato rito alternativo, sussistendone i presupposti, solo in dipendenza di una sorta di determinazione meramente potestativa della persona offesa, che non riveste la qualità di parte», v. la citata ordinanza n. 124 del 1999. Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità della fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe», v. la citata sentenza n. 1009/1988. Sul principio della ragionevole durata del processo: nel senso che esso «va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, il cui sacrificio non è sindacabile, ove frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa», v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 159/2014; ordinanze nn. 332/2008 e 318/2008; nel senso che a tale principio «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza», v. le citate sentenze nn. 63/2009 e 56/2009. Sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 65/2014 e 216/2013; ordinanze nn. 48/2014 e 190/2013. Sulla struttura dello scrutinio di ragionevolezza e del test di proporzionalità, v. le citate sentenze nn. 1/2014 e 1130/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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