Corte costituzionale
Sentenza n. 194/2015
Corte cost., sent. 24 settembre 2015, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/2015
- Data di deposito
- 24 settembre 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 1, codice civile (disposizioni di attuazione del)
- art. 96, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 219 del 10 dicembre 2012
- art. 2, comma 2, legge n. 219 del 10 dicembre 2012
Massime
Massima n. 38554
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., come modificato dall'art. 96, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 154 del 2013, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni le controversie di cui all'art. 317- bis cod. civ. concernenti il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, anche in caso di pendenza di un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori dinanzi al tribunale ordinario. La mancata previsione, nella legge di delega, di una specifica direttiva a proposito del giudice competente per il contenzioso in esame non può interpretarsi come una sorta di implicito e necessario vincolo alla sua devoluzione al giudice non specializzato. E' ragionevole che il legislatore delegato, avendo introdotto, conformemente alla delega, una previsione del tutto innovativa, quale quella di cui all'art. 317- bis cod. civ., ne abbia definito, con la disposizione impugnata, anche i contorni processuali, adeguatamente individuando il giudice competente in quello specializzato. Inoltre, il cumulo processuale previsto dal secondo periodo del comma in esame - in base al quale i procedimenti di cui all'art. 333 cod. civ. relativi alla condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori nei confronti del figlio, di regola attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni, sono affidati al tribunale ordinario quando tra i coniugi penda un giudizio di separazione o di divorzio - presenta una ratio non irragionevole (legata all'identità soggettiva delle parti in causa e alla possibilità di adottare in un unico contesto i provvedimenti più opportuni per la tutela dei minori), insuscettibile, tuttavia, di essere estesa all'ipotesi, del tutto differente, dei procedimenti di cui all'art. 317- bis cod. civ. L'auspicato cumulo processuale di tale contenzioso con quello della separazione o del divorzio, infatti, avverrebbe nonostante la diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, atteso che occorrerebbe assicurare tutela ad una sfera di affettività (quella degli ascendenti) suscettibile di essere compromessa indipendentemente da vicende di crisi coniugale e si finirebbe inevitabilmente per introdurre, tra gli stessi coniugi, un ulteriore elemento di conflittualità, potenzialmente eccentrico rispetto a quelli già presenti. La stessa audizione dei minori (nel cui esclusivo interesse vanno adottati i provvedimenti di cui all'art. 317- bis cod. civ.) diventerebbe, per così dire, "strabica", siccome volta, da un lato, a valutare a quale dei genitori affidare i minori e, dall'altro lato, a valutare come l'interesse di questi ultimi possa essere contemperato con l'autonomo diritto degli ascendenti. In tema di rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, v. le citate sentenze nn. 229/2014, 182/2014 e 50/2014. Sull'ampia discrezionalità e sull'insindacabilità delle scelte legislative adottate nella disciplina degli istituti processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 243/2014 e 182/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 96, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze descritte in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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