Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2015
Corte cost., sent. 24 settembre 2015, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2015
- Data di deposito
- 24 settembre 2015
- Data di decisione
- 7 luglio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 24, legge della Regione Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012
- art. 1, comma 30, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 122, Costituzione
- art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 165 del 2 luglio 2004
Massime
Massima n. 38552
È inammissibile, siccome meramente ipotetica e priva di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge n. 165 del 2004, in quanto assegna alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Regione un premio del 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, se il Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti (lettera a); ovvero, un premio del 60 per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto o superato il 40 per cento dei voti (lettera b). La disposizione censurata, a giudizio del remittente, stravolgerebbe del tutto la volontà del corpo elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purchè collegate ad un candidato eletto Presidente, anche con numero esiguo di voti. Tuttavia, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali, nelle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013, a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di voti ottenuta dal candidato eletto Presidente, le liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei suffragi, raccogliendo un consenso che le ha portate a superare la soglia fissata per il Presidente. Dunque, nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno dei paventati incostituzionali, poiché la maggioranza non è stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell'elettorato, il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti, né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente. Sulla sindacabilità della normativa in materia elettorale, v. la citata sentenza n. 110/2015. Sulla sindacabilità, in sede di ammissibilità, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo , v., ex plurimis , la citata sentenza n. 220/2014. Sull'inammissibilità della questione di legittimità meramente ipotetica, e, quindi, non rilevante, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 128/2015.
Massima n. 38553
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lett. d ), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge n. 165 del 2004, in quanto prevede che, ai fini della ripartizione dei seggi, sono escluse le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento. La previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono, infatti, tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l'art. 7 della legge n. 43 del 1995, laddove ha previsto una disciplina della soglia di sbarramento analoga a quella denunciata. Peraltro, quanto al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent. Sul nesso di complementarietà e di integrazione tra forma di governo regionale e legge elettorale, v. la citata sentenza n. 4/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge della Regione Lombardia n. 17 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004, dal TAR Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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