Corte costituzionale

Sentenza n. 193/2015

Corte cost., sent. 24 settembre 2015, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/2015
Data di deposito
24 settembre 2015
Data di decisione
7 luglio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 24, legge della Regione Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012
  • art. 1, comma 30, lett. d), legge della Regione Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38552

È inammissibile, siccome meramente ipotetica e priva di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge n. 165 del 2004, in quanto assegna alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Regione un premio del 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, se il Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti (lettera a); ovvero, un premio del 60 per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto o superato il 40 per cento dei voti (lettera b). La disposizione censurata, a giudizio del remittente, stravolgerebbe del tutto la volontà del corpo elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purchè collegate ad un candidato eletto Presidente, anche con numero esiguo di voti. Tuttavia, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali, nelle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013, a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di voti ottenuta dal candidato eletto Presidente, le liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei suffragi, raccogliendo un consenso che le ha portate a superare la soglia fissata per il Presidente. Dunque, nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno dei paventati incostituzionali, poiché la maggioranza non è stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell'elettorato, il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti, né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente. Sulla sindacabilità della normativa in materia elettorale, v. la citata sentenza n. 110/2015. Sulla sindacabilità, in sede di ammissibilità, della sussistenza dei presupposti del giudizio a quo , v., ex plurimis , la citata sentenza n. 220/2014. Sull'inammissibilità della questione di legittimità meramente ipotetica, e, quindi, non rilevante, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 128/2015.

Massima n. 38553

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lett. d ), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge n. 165 del 2004, in quanto prevede che, ai fini della ripartizione dei seggi, sono escluse le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento. La previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono, infatti, tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l'art. 7 della legge n. 43 del 1995, laddove ha previsto una disciplina della soglia di sbarramento analoga a quella denunciata. Peraltro, quanto al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent. Sul nesso di complementarietà e di integrazione tra forma di governo regionale e legge elettorale, v. la citata sentenza n. 4/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge della Regione Lombardia n. 17 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 165 del 2004, dal TAR Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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