Corte costituzionale

Sentenza n. 192/2015

Corte cost., sent. 24 settembre 2015, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/2015
Data di deposito
24 settembre 2015
Data di decisione
8 luglio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:192

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38548

Sono inammissibili, per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che prevedono, rispettivamente, gli onorari spettanti agli ausiliari dei magistrati ed i relativi importi liquidabili per la prima e le successive vacazioni, nonché la riduzione di un terzo dei medesimi compensi. La censura delle suindicate disposizioni proviene dalla necessità, da parte del rimettente, di modificare una liquidazione onoraria previamente concessa. Il provvedimento così ipotizzato, invero, deve considerarsi illegittimo, atteso che non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti giurisdizionali, dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale. Sull'inammissibilità delle questioni per mancata illustrazione dei presupposti interpretativi che implicano la necessità di applicare la norma impugnata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 18/2015 e 249/2010.

Massima n. 38549

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., e degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1989, n. 319 e 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 Cost., che operano una riduzione dei compensi spettanti agli ausiliari dei magistrati, con riguardo ai soli giudizi con patrocinio a carico erariale. Nel giudizio a quibus non vi è stata ammissione di alcuna parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, comportando, in tal guisa, l'inapplicabilità delle norme impugnate.

Massima n. 38550

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 106- bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b ), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. L'intervento di riduzione dei compensi spettanti doveva tener conto dell'aggiornamento triennale, previsto dal summenzionato art. 54, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento, tuttavia, non risulta essere attuato da oltre un decennio, comportando, in tal guisa, l'irragionevolezza della scelta legislativa di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia. Sulle inadempienze amministrative dei vincoli di adeguamento previsti dalla fonte primaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.

Massima n. 38551

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., laddove stabilisce che la decurtazione di un terzo dei compensi spettanti all'ausiliario del magistrato si applichi alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge stessa. Il principio della capacità contributiva, invocato nella censura, non trova applicazione riguardo alle prestazioni di facere , come quelle degli ausiliari del giudice, che non hanno alcuna attinenza agli obblighi tributari. Non risulta violato, altresì, l'art. 36 Cost., atteso che le prestazioni degli ausiliari del magistrato, meramente occasionali ancorché ripetute, sono inidonee a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima. Non è violato, infine, l'art. 3 Cost., in quanto la ragionevolezza della norma impugnata va misurata sulla sua effettiva portata precettiva e dunque, alla luce del presente intervento della Corte, essa troverà applicazione esclusivamente sui compensi aggiornati. Sul principio della capacità contributiva, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 2/1981. Sul confronto tra prestazioni svolte e retribuzione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 88/1970, richiamata dalla sentenza n. 41/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), e 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione collegiale (r.o. n. 117 e n. 216 del 2014) e dal Tribunale ordinario di Grosseto in composizione monocratica (r.o. n. 121 del 2014), in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607, della legge n. 147 del 2013, sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione collegiale (r.o. n. 216 del 2014), in relazione all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 607 della legge n. 147 del 2013, sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce in composizione monocratica (r.o. n. 14 del 2015), in riferimento agli art. 3, 36 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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