Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2015

Corte cost., sent. 14 luglio 2015, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2015
Data di deposito
14 luglio 2015
Data di decisione
9 giugno 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 8, bis, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38486

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8- bis , del d. l. 24 aprile 2014, n. 66 [convertito, con modificazioni, in l. 23 giugno 2014, n. 89] - impugnato dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 Cost. - secondo cui, con riferimento ai programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale di Consip S.p.a. per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche. La norma censurata è riconducibile alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., quale norma di principio posta dallo Stato che, non incidendo sull'esercizio delle funzioni spettanti alle amministrazioni coinvolte nei programmi di sviluppo cofinanziati dall'Unione europea, non pone problemi di interferenza con gli artt. 97 e 118 Cost., né assume i connotati del potere sostitutivo del Governo. Infatti, la disciplina in esame - che si inserisce in un quadro normativo composito, costituito da regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali e di investimento e dalle disposizioni nazionali di supporto, che prevedono moduli di coordinamento e sostegno - è volta a razionalizzare e semplificare i processi di acquisto, con l'obiettivo di ridurre i tempi e di ottimizzare i costi delle procedure, senza incidere sull'esercizio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta. In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 417/2005 e 36/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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