Corte costituzionale

Sentenza n. 14/2015

Corte cost., sent. 13 febbraio 2015, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/2015
Data di deposito
13 febbraio 2015
Data di decisione
9 febbraio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:14

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38231

Non è fondata - per erroneità del presupposto interpretativo, sub specie di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente» non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. allorché, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato abbia presentato domanda di oblazione. L'interpretazione evocata dal giudice a quo non è riferibile al caso di specie. Infatti, è vero che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 marzo - 4 giugno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ma è altrettanto vero che la stessa pronuncia individua proprio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, cod. proc. pen., una eccezione all'affermata carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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