Corte costituzionale
Sentenza n. 14/2015
Corte cost., sent. 13 febbraio 2015, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/2015
- Data di deposito
- 13 febbraio 2015
- Data di decisione
- 9 febbraio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:14
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38231
Non è fondata - per erroneità del presupposto interpretativo, sub specie di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente» non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. allorché, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato abbia presentato domanda di oblazione. L'interpretazione evocata dal giudice a quo non è riferibile al caso di specie. Infatti, è vero che le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 25 marzo - 4 giugno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ma è altrettanto vero che la stessa pronuncia individua proprio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, cod. proc. pen., una eccezione all'affermata carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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