Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2015
Corte cost., sent. 1° luglio 2015, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2015
- Data di deposito
- 1° luglio 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 127, lett. b), legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 127, lett. c), legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 140, legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 183, legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 36, lett. e), ultimo periodo., legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 44, lett. a), legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 51, legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 36, lett. c), legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 36, lett. d), legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
- art. 1, comma 36, lett. e) (escluso l'ultimo periodo), legge della Regione Campania n. 5 del 6 maggio 2013
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 29, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 13, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 3-bis, comma 7, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 118, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 8-bis, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-sexies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 38440
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 1, comma 127, lett. b ) e c ), della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che prevede la destinazione alla Regione di un indennizzo variamente parametrato in relazione ai casi di utilizzazione di beni del demanio marittimo senza titolo ovvero in modo da questo difforme. Infatti, l'indennizzo in questione rappresenta una misura di natura risarcitoria, in quanto disciplina una quantificazione predeterminata di un danno subito dall'Ente regionale; una misura di natura civilistica che rimanda, quindi, agli istituti tipici della responsabilità civile e della forfetizzazione del danno, che rientrano nella materia dell'"ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva statale. (Sono assorbite le censure relative agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 119, secondo comma, Cost.) - Sul principio di inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi in via principale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 139/2013, 71/2012 e 187/2011.
Massima n. 38441
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 140, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che, nella realizzazione di opere e interventi in assenza della sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione ambientale, attribuisce all'Autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, il potere di sospendere i lavori. Benchè le Regioni possano, nell'esercizio delle proprie competenze, aumentare lo standard di tutela dell'ambiente, nel caso di specie non è possibile ricavare - nè è dedotto - quale maggior grado di tutela ambientale apporti la normativa regionale censurata, che privilegia, al contrario, le esigenze dell'utilizzatore rispetto a quelle del bene tutelato dalla Costituzione. - Sulla possibilità per le Regioni di innalzare il livello di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 93/2013 e 225/2009.
Massima n. 38442
È costituzionalmente illegittimo, relativamente al periodo della sua vigenza (1 anno e 3 mesi fino all'abrogazione da parte della legge regionale n. 16 del 2014), l'art. 1, comma 183, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, il quale prevede che la Giunta regionale e il Consiglio regionale procedono, a partire dal primo rinnovo contrattuale successivo alla data di entrata in vigore della legge, ad una revisione dei prezzi contrattuali per l'acquisto di beni e servizi comparabili, in modo da adeguare gli stessi alle singole voci di costo applicate in base ai parametri di prezzo-qualità utilizzati da Consip. La norma regionale impugnata contrasta con la disciplina stabilita dall'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, che prevede "con effetti di automatica inserzione nei contratti in essere, il diritto di recesso della Pubblica Amministrazione contraente, da esercitarsi prima della scadenza contrattuale nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla sottoscrizione del contratto siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da adeguare l'onere contrattuale ai citati parametri". La citata disposizione statale, oltre ad essere per struttura e contenuto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., riveste anche il carattere di principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in una prospettiva funzionale teleologica che la porta ad incidere sulla spesa pubblica al fine del conseguimento di obiettivi di risparmio.
Massima n. 38443
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 36, lett. e ), ultimo periodo, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che dispone la decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione "in caso di mancato rispetto del termine di centoquaranta giorni per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa e richiesti per l'accreditamento istituzionale". Infatti, la decadenza per inutile decorso del suddetto termine è pianamente riconducibile ad una delle ipotesi tipiche di decadenza previste dalla norma statale interposta di riferimento (art. 3- bis , comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992), che pone un principio fondamentale in materia di "tutela della salute" (quello relativo alla violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione). - Sulla riconducibilità della disciplina degli incarichi alla dirigenza sanitaria all'ambito materiale della "tutela della salute", v. le citate sentenze nn. 129/2012, 233/2006 e 181/2006.
Massima n. 38444
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 44, lett. a ), della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 che prevede l'adozione di un regolamento regionale di disciplina dell'ARSAN (Agenzia regionale sanitaria), quale ente di supporto all'attività della Giunta e del Consiglio regionale in materia sanitaria, strumentale ai fini dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi per la prosecuzione dello stesso. Infatti, la sentenza n. 141 del 2014 della Corte costituzionale, recante un dispositivo di cessazione della materia del contendere, ha riconosciuto carattere satisfattivo per lo Stato delle modifiche apportate dalla censurata disposizione alla norma sottoposta a scrutinio. - Sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine a questione avente ad oggetto una disposizione successivamente modificata da quella impugnata nel presente giudizio, v. la citata sentenza n. 141/2014.
Massima n. 38445
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art.1, comma 51, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che disciplina il finanziamento delle attività assistenziali del CEINGE [Biotecnologie avanzate società consortile srl, centro regionale riconducibile alla categoria degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS)], previsto senza il previo accreditamento istituzionale, rimesso alla mera scelta dell'Ente, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di "tutela della salute" (8- bis , 8- ter , 8- quater , 8- quinquies e 8- sexies del d.lgs. n. 502 del 1992). Gli IRCCS rinvengono l'originaria disciplina nell'art. 42 delle legge n. 833 del 1978, ai sensi del quale "Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati". Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al "possesso, in base a titolo valido", di taluni requisiti - tra cui, segnatamente, la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari - stabiliti dall'art. 13, comma 3, lett. b ), del d.lgs. n. 288 del 2003, che ha, inoltre, trasformato in Fondazioni gli IRCCS di diritto pubblico allora istituiti. Con l'entrata in vigore del medesimo decreto, anche le Fondazioni e gli Istituti non trasformati, così come gli istituti privati di nuova istituzione - al pari delle strutture pubbliche e delle strutture ad esse equiparate - sono tenuti ad ottenere la conferma del riconoscimento in base al possesso dei requisiti sopra citati e, dunque, della "titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari". In ragione del suo inquadramento tra gli IRCCS, il CEINGE è, pertanto, tenuto a conseguire l'accreditamento istituzionale e, sulla base di tale accreditamento, è altresì abilitato alla stipula di accordi contrattuali che consentano la remunerazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
Massima n. 38446
È estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 36, lett. c ), d ), e ), escluso l'ultimo periodo, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, che disciplina l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)»;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 36, lettera e), ultimo periodo, e 44, lettera a), della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettere c), d) ed e) (escluso l'ultimo periodo) della legge della Regione Campania n. 5 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze