Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/2015

Corte cost., ord. 15 ottobre 2015, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
200/2015
Data di deposito
15 ottobre 2015
Data di decisione
22 settembre 2015
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • Intero testo, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • art. 2, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • art. 9, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • art. 11, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • art. 1, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • con l'allegata tabella A, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38561

Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, sia nell'intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, censurati, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost., relativamente alla disposta soppressione del Tribunale di Pinerolo, è ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pinerolo, mentre sono inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Alba, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Acqui Terme, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucera. Infatti, solo il primo Consiglio interveniente è titolare di un interesse qualificato, diretto ed immediato in ragione delle ricadute della disciplina censurata sulla sua stessa esistenza. - Sui limiti di ammissibilità dell'intervento di terzi estranei al giudizio a quo nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate decisioni: sentenze nn. 237/2013, 59/2013 e 272/2012; ordinanza n. 32/2013

Massima n. 38562

E'manifestamente infondata, in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 237 del 2013, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, e dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, con cui il Governo è stato delegato a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Infatti, nella citata sentenza si è affermato che «[...] la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 - contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado - non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione [...] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; [...] l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato [...]» atteso che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all'approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell'art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l'esame in sede referente sia l'approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa».

Massima n. 38563

E'manifestamente infondata, in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 237 del 2013, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost., del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, sia nell'intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. Infatti, la citata sentenza ha affermato che, «da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega (a parte il caso già esaminato di Urbino), dall'altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi»; inoltre la disciplina in esame ha ad oggetto una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza, e tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche nonché dalle relazioni e dai pareri delle competenti commissioni parlamentari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata tabella A, sia nell'intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, sollevata, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 22 settembre 2015ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Torino n. 112 del 2014 sono intervenuti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pinerolo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera;considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2013, n. 59 del 2013 e n. 272 del 2012; ordinanza n. 32 del 2013);che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 237 del 2013, n. 59 del 2013 e n. 272 del 2012; citata ordinanza n. 32 del 2013);che il giudice rimettente ha sollevato, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, in relazione alla Tabella A, allegata, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui sopprime il Tribunale di Pinerolo;che presso ciascun Tribunale è costituito l'Ordine degli Avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario (art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense");che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pinerolo è titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, all'intervento, in ragione delle ricadute della disciplina sospettata di illegittimità costituzionale sulla sua stessa esistenza;che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pinerolo;2) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Testo integrale

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