Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2015

Corte cost., ord. 1° luglio 2015, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/2015
Data di deposito
1° luglio 2015
Data di decisione
13 maggio 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:129

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38454

E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 cod. proc. pen. e dell'art. 159, primo comma, del cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione». Infatti, la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 45 del 2015. Sulla manifesta inammissibilità della questione perché divenuta priva di oggetto in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 del codice di procedura penale e dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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