Corte costituzionale
Sentenza n. 8/2014
Corte cost., sent. 23 gennaio 2014, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/2014
- Data di deposito
- 23 gennaio 2014
- Data di decisione
- 15 gennaio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 45 del 28 dicembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
Massime
Massima n. 37599
È inammissibile, per mancanza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto prevede l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) dell'addizionale regionale all'IRPEF per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Infatti, il ricorso manca di ogni motivazione delle censure legate ai predetti parametri, atteso che si limita a richiamarli senza esporre in che modo essi risultino incisi. - Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione e sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale alla norma che, sebbene portata da atti legislativi diversi da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo, v. le citate sentenze nn. 533/2002, 40/2012 e l'ordinanza n. 137/2004. - Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancanza di argomentazione a supporto della stessa, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 247/2009, 10/2010, 45/2010, 119/2010, 200/2010, 212/2012, 8/2013, 20/2013, 114/2013.
Massima n. 37600
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) dell'addizionale regionale all'IRPEF per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Infatti, la normativa regionale, nel suo complesso, risulta rispettosa del principio di progressività, che non è messo in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali. Inoltre, non risultano violati l'art. 117, terzo comma, Cost. e la norma interposta di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che statuisce, al primo comma, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012 e, al successivo comma 4, il divieto di aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali. La norma censurata non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura. Altresì, non vi è contrasto con l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale fisserebbe un termine di applicazione «a decorrere dal 2014» per l'introduzione delle addizionali. Quest'ultima disposizione si riferisce espressamente alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e non al comma 1, che è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF. - Sul principio di progressività, v. le citate sentenze nn. 62/1977, 159/1985, 263/1994, 2/2006, 223/2012 e le ordinanze nn. 128/1966, 341/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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