Corte costituzionale

Sentenza n. 5/2014

Corte cost., sent. 23 gennaio 2014, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/2014
Data di deposito
23 gennaio 2014
Data di decisione
15 gennaio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2268, comma 1, n. 297, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
  • art. 1, decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010
  • art. 2268, comma 1, n. 297), nella parte in cui abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
  • art. 1, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37591

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2268, comma 1, n. 297), del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e 1 del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, impugnati, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost., nella parte in cui - rispettivamente, abrogando il d. lgs. n. 43 del 1948 e modificando il d. lgs. n. 179 del 2009 con l'espunzione del d. lgs. n. 43 del 1948 dalle norme anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore - abrogano il divieto penalmente sanzionato delle associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. In tal caso, infatti, non si rinviene l'ostacolo di un'eventuale pronuncia in malam partem, in quanto la reviviscenza dell'abrogata disposizione incriminatrice sarebbe il risultato della rimozione della disposizione abrogatrice. Invero, la verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata - strumentale all'emanazione dei menzionati decreti legislativi - risulta necessaria a garantire il principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio principale. - Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale avente ad oggetto norme penali di favore, si vedano le citate sentenze nn. 85/1976, 148/1983, 98/1997, 394/2006, 324/2008, 57/2009, 28/2010, 273/2010, 294/2011 e le ordinanze nn. 3/2009, 5/2009, 66/2009, 103/2009, 204/2009, 285/2009.

Massima n. 37592

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 2268, comma 1, n. 297), del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e 1 del d. lgs. 13 dicembre 2010, nella parte in cui - rispettivamente, abrogando il d. lgs. n. 43 del 1948 e modificando il d. lgs. n. 179 del 2009 con l'espunzione del d. lgs. n. 43 del 1948 dalle norme anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore - abrogano il divieto penalmente sanzionato delle associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. L'abrogazione del d. lgs. n. 43 del 1948 non trova giustificazione nei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge delega n. 246 del 2005. Infatti, il comma 14 non prevede alcun diretto potere abrogativo, ma conferisce al Governo solo la delega ad individuare gli atti normativi da sottrarre alla clausola "ghigliottina" contenuta nell'art. 14, comma 14- ter , della legge n. 246 del 2005 (potere, peraltro, già esercitato con il d. lgs. n. 179 del 2009); e il comma 15 contiene una delega rivolta alla semplificazione e al riassetto normativo di materie omogenee. Risulta inidonea anche la delega contenuta nel comma 14- quater del medesimo art. 14, che dà mandato al Governo di abrogare «le disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14», vale e dire quelle «oggetto di abrogazione tacita o implicita» e quelle che «abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete». Per quanto riguarda l'art. 1 del d. lgs. n. 213 del 2010, la carenza di delega è da rinvenirsi nel mancato rispetto del comma 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, che rinvia al precedente comma 15 per i criteri relativi agli eventuali decreti legislativi di integrazione, di riassetto o correttivi. Poiché al citato art. 1 deve riconoscersi un carattere "integrativo"-"correttivo", il Governo non avrebbe potuto abrogare disposizioni che, come quella del d. lgs. n. 43 del 1948, sarebbero dovute rimanere in vigore. (Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dai rimettenti, nonché le questioni sollevate in via subordinata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze