Corte costituzionale
Sentenza n. 46/2014
Corte cost., sent. 13 marzo 2014, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/2014
- Data di deposito
- 13 marzo 2014
- Data di decisione
- 10 marzo 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 23 ottobre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 37770
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 - che consente l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici» - formulata, sotto diverse angolazioni, tanto dalla Regione che dalla parte privata sul rilievo che il giudice rimettente mira inequivocabilmente a conseguire una pronuncia in malam partem in materia penale. La preclusione di tali tipo di pronunce, infatti, non può venire in considerazione quando sia in discussione non il " quomodo " dell'esercizio della potestà legislativa, ma la stessa idoneità della fonte di produzione normativa. Tale motivazione è logicamente prioritaria anche rispetto all'orientamento della Corte invocato dal giudice a quo , che ritiene ammissibile il sindacato di legittimità costituzionale, anche in malam partem , sulle cosiddette norme penali di favore. - Sull'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale, anche in malam partem , sulle cosiddette norme penali di favore, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 79/2009, 324/2008, 148/1983. - Sulla spettanza del potere di normazione in materia penale al Parlamento, v. le citate sentenze nn. 230/2012, 394/2006 e 487/1989. - Sull'impossibilità per la Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità vedi, ex plurimis , ordinanze nn. 285/2012, 204/2009, 66/2009 e 5/2009. - Sulla sufficienza, per rendere ammissibile una questione di legittimità costituzionale, che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo , senza che rilevi il "senso" degli effetti per le parti in causa, v. la citata sentenza n. 294/2011. - Sulla spettanza al giudice del giudizio principale del potere di valutare le conseguenze applicative di una sentenza costituzionale di accoglimento, vedi le citate sentenze nn. 5/2014 e 28/2010. - Sull'influenza di una pronuncia costituzionale di accoglimento sull'esercizio della funzione giurisdizionale, vedi le sentenze nn. 394/2006 e 148/1983. - Sullo scrutinio nel merito di analoghe questioni di legittimità costituzionale in malam partem aventi ad oggetto norme regionali, sollevate nell'ambito di giudizi penali, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 234/1995, 110/1994,. 96/1994, 437/1992, 307/1992, 306/1992, 504, 213/1991, 117/1991 e 14/1991.
Massima n. 37771
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 117, 118 Cost. e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna ) - che consente l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, «anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici». La previsione regionale - che costituisce attuazione dell'intesa sul cosiddetto «piano casa», raggiunta tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata nel 2009 - non contrasta con nessuno dei parametri evocati. La norma censurata, innanzitutto, non viola gli artt. 117, comma 3, Cost. e 3, primo comma, dello Statuto speciale in ragione del suo asserito contrasto con il «sistema della pianificazione» che assegna in modo preminente ai Comuni la valutazione generale degli interessi coinvolti nell'attività urbanistica ed edilizia. Infatti, il primo parametro risulta inconferente in quanto lo Statuto assegna alla Regione, in virtù della "clausola di maggior favore" dettata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, potestà legislativa primaria, ossia piena, nella materia dell'«edilizia ed urbanistica», entro la quale si colloca la norma censurata. Quanto al parametro statutario, anche riconoscendo il «sistema della pianificazione» come «principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica» ed espressione degli «interessi nazionali», esso non potrebbe ritenersi assoluto, tale da impedire deroghe quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritte, censurabili solo laddove investono profili evocativi di specifici titoli di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quale, in particolare, la disciplina delle distanze tra i fabbricati rientrante nella materia dell' "ordinamento civile". Non è ravvisabile, altresì, la denunciata violazione degli artt. 117, sesto comma, ultimo periodo, e 118 Cost., per avere la norma censurata esautorato i Comuni delle loro competenze in tema di pianificazione urbanistica, in quanto essa si limita a consentire ampliamenti volumetrici di edifici esistenti ad una certa data in deroga agli indici massimi di fabbricabilità, collegati a specifici presupposti e circoscritti in limiti ben determinati. La disposizione regionale, poi, non contrasta con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, essa non elude la disciplina in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la quale trova applicazione nei casi da essa previsti senza necessità di uno specifico richiamo. La normativa regionale, inoltre, è non viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale ex artt. 25 e 117 Cost., per avere la norma denunciata reso lecita in Sardegna una condotta (l'edificazione in contrasto con gli strumenti urbanistici) che, in base all'art. 44, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 380 del 2001, dovrebbe rimanere invece soggetta a pena. Tale ultima disposizione, infatti, configura pacificamente una norma penale in bianco, rispetto alle quali la legislazione regionale - pur non potendo costituire fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale - può, concorrere a precisare, secundum legem , i presupposti di applicazione di norme penali statali, svolgendo, in pratica, funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali. Non sono fondate, infine, le censure concernenti la lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. in quanto le doglianze del giudice remittente sono meramente "ancillari" rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, precedentemente esaminate, delle quali condividono pertanto la sorte. - Sulla possibilità di censurare norme che prevedono interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici, vedi la citata sentenza n. 173/2011. - Sull'applicabilità della normativa sulla VAS e sulla VIA, nei casi da essa previsti senza necessità di uno specifico richiamo, vedi le sentenze nn. 251/2013 e 168/2010. - Sull'impossibilità che la legislazione regionale costituisca fonte diretta e autonoma di norme penali, né nel senso di introdurre nuove incriminazioni, né in quello di rendere lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 185/2004, 504/1991, 213/1991 e 14/1991. - Sulla possibilità che la legislazione regionale concorrere a precisare, secundum legem , i presupposti di applicazione di norme penali statali, vedi le sentenze nn. 63/2012 e 487/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 117 e 118 della Costituzione e all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna ), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Massimiliano BONI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014.
Il Cancelliere
F.to: Massimiliano BONI
Testo integrale
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