Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2014
Corte cost., sent. 10 marzo 2014, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2014
- Data di deposito
- 10 marzo 2014
- Data di decisione
- 26 febbraio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 1, comma 1, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 1, comma 2, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 1, comma 3, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 1, comma 4, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 1, comma 5, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 1, comma 6, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 23, comma 2, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 23, comma 10, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
- art. 12, comma 2, legge provincia Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 37719
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119, Cost., nonché agli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige - che riconosce agevolazioni in materia di imposta municipale unica per gli immobili ricadenti nella categoria catastale D, non previste dalla disciplina statale. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Massima n. 37720
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 , 4, 5 e 6 e dell'art. 23, comma 2 della legge della Provincia di Bolzano n. 22 del 20 dicembre 2012 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - che contemplano misure diverse, comportanti minori entrate. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Massima n. 37721
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - in tema di contributi chilometrici per i servizi di trasporto pubblico di persone.
Massima n. 37722
È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 - impugnato in riferimento all'art. 81, quarto comma, 117, terzo comma, 97 Cost., e agli artt. 8, 9 e 79 dello Statuto del Trentino-Alto Adige - che attribuisce all'Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli, istituito presso la Direzione generale della Provincia, i controlli previsti negli artt. 148 e 148- bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e spettanti, secondo queste ultime previsioni, alla Corte dei Conti. Infatti, esso sottrae alla Corte dei Conti, organo a ciò deputato dal legislatore statale, il sindacato sulla legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma, finalizzato a verificare il rispetto dei limiti e degli equilibri complessivi di finanza pubblica, e lo attribuisce alla sfera funzionale della Provincia, in assenza di previsione statutaria. Rimangono assorbite le censure relative all'art. 97 Cost. - Sulla natura politica del ricorso e la determinazione dell'ambito della difesa tecnica da parte della delibera da impugnare, vedi le citate sentenze nn. 278/2010 e 149/2012. - Sulla incomprimibilità del ruolo della Corte dei Conti di garante dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva da parte della competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di istituire forme di sindacato sugli enti locali, vedi la citata sentenza n. 267/2006. - Sui vincoli di finanza pubblica che obbligano l'Italia al contenimento della spesa, vedi le citate sentenze n. 138/2013, 425/2004 e 36/2004. - Sul carattere cogente dei controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti nei confronti dei destinatari, vedi la citata sentenza n. 60/2013. - Sulle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali, vedi la citata sentenza n. 425/2004. - Sul sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica, vedi le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012 e 267/2006. - Sulla preclusione della disciplina del contenuto e degli effetti delle pronunce della Corte dei Conti al legislatore regionale, vedi la citata sentenza n. 39/2014. - Sui poteri della Corte dei Conti atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali, vedi le citate sentenze nn. 39/2014, 266/2013, 250/2013 e 60/2013. - Sull'esito dicotomico del controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei Conti, vedi le citate sentenze nn. 179/2007 e 60/2013. - Sulla mancanza di interferenza del sindacato di legittimità e regolarità sui conti con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie, vedi la citata sentenza n. 39/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - legge finanziaria 2013);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 23, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 22 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. ed agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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