Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2014
Corte cost., sent. 6 marzo 2014, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2014
- Data di deposito
- 6 marzo 2014
- Data di decisione
- 26 febbraio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 7, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 8, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- e dalla, legge n. 213 del 7 dicembre 2012
- art. 8, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 1, comma 121, e dal, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 10, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013
- art. 10, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013
- legge n. 64 del 6 giugno 2013
- art. 16, comma 8, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37676
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo sostituito da successivi interventi normativi - impugnato dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lett. p) , quarto comma, sesto comma, 118 e 119 Cost. - che riduce le risorse destinate alle Province, attraverso il taglio lineare del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo. Infatti, con riferimento alla violazione degli artt. 5 e 97 Cost., la ricorrente non ha motivato in ordine alla ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze, in quanto le censure su tali punti sono formulate in termini del tutto generici ed assertivi. Con riguardo alla violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, la Regione non ha indicato le materie di competenza concorrente o residuale asseritamente violate, né ha dato conto delle ragioni della denunciata lesione. Con riguardo all'art. 117, secondo comma, lett. p) , la ricorrente non ha dato un'adeguata motivazione perché non ha indicato le funzioni fondamentali il cui esercizio sarebbe impedito dai tagli. In riferimento alla violazione dell'art. 118 e del principio di leale collaborazione, e anche in relazione alla censura secondo cui sarebbe stato configurato un intervento sostitutivo dello Stato al di fuori dei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003, e attraverso un mero decreto ministeriale, la ricorrente non ha chiarito in maniera sufficiente la portata delle sue doglianze. Infine, in relazione all'art. 119 Cost., non è stato dimostrato che la riduzione dell'autonomia finanziaria compromette lo svolgimento delle funzioni delle Province. - Sulla legittimazione delle Regioni nei giudizi in via principale ad evocare parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi la citata sentenza n. 205/2013. - Sulla necessità di indicare gli ambiti materiali violati e le ragioni della violazione ai fini dell'ammissibilità del ricorso, vedi le citate sentenze nn. 252/2009, 175/2009 e 38/2007. - Sull'inapplicabilità del principio di leale collaborazione all'attività legislativa, vedi la citata sentenza n. 121/2013. - Sulla necessità che le Regioni, qualora deducano l'illegittimità di disposizioni che riducono i mezzi finanziari, dimostrino che tale riduzione determini l'insufficienza dei mezzi finanziari per l'adempimento dei propri compiti, vedi le citate sentenze nn. 121/2013, 246/2012, 27/2010 e 145/2008.
Massima n. 37677
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - impugnato dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lett. p) , quarto, sesto comma, 118 e 119, Cost. - il quale prevede la definizione, con decreto governativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali. Infatti, con riferimento alla violazione degli artt. 5 e 97 Cost., la ricorrente non ha motivato in ordine alla ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze, in quanto le censure su tali punti sono formulate in termini del tutto generici ed assertivi. Con riferimento alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p) , quarto e sesto comma, 118 e 119, Cost., la Regione si è limitata alla mera indicazione dei parametri, senza motivare. La censura riferita al principio di leale collaborazione è generica e fondata su un argomento smentito dal dato letterale della norma. La censura relativa all'adozione del criterio prioritario del rapporto tra dipendenti e popolazione residente per determinare le dotazioni organiche degli enti locali è formulata in termini assiomatici e non chiarisce il nesso tra l'assunto di partenza e i parametri. - Sulla legittimazione delle Regioni nei giudizi in via principale ad evocare parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi la citata sentenza n. 205/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione sull'impugnazione delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nel testo sostituito dall'art. 8, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, dall'art. 1, comma 121, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), dall'art. 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, promosse, per violazione degli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse, per violazione degli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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