Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2014
Corte cost., sent. 5 dicembre 2014, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2014
- Data di deposito
- 5 dicembre 2014
- Data di decisione
- 1° dicembre 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 87, comma 1, lett. h), decreto del Presidente della Regione n. 1 del 1° febbraio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38200
Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lett. h ), del decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L, impugnato nella parte in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio, ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza. In particolare, il legislatore regionale trentino ha valorizzato il collegamento tra sindaco e liste a lui collegate, attraverso l'abbinamento grafico, nella scheda per il ballottaggio, tra il nome del candidato sindaco ed i simboli di tali liste. Nel dare il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volontà dell'elettore è espressamente legata alle liste che lo sostengono e ciò giustifica l'effetto di trascinamento che il voto al sindaco determina sulle liste a lui collegate con l'attribuzione del premio del 60 per cento dei seggi. Il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza non sono state, pertanto, irragionevoli né lesive del principio di uguaglianza del voto, ma funzionali alle esigenze di governabilità dell'ente locale, che nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo. - Per la non comparabilità, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, delle votazioni al primo e al secondo turno ai fini dell'attribuzione del premio, v. la citata sentenza n. 107/1996. - Per l'affermazione che il principio di uguaglianza del voto «esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità», ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato debba necessariamente essere proporzionale al numero dei consensi espressi, v. le citate sentenze nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963 e 43/1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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