Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2014
Corte cost., sent. 3 dicembre 2014, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2014
- Data di deposito
- 3 dicembre 2014
- Data di decisione
- 18 novembre 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:270
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38195
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 292, commi 1 e 2, lett. c ), e 309, comma 9, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, 111, secondo e sesto comma, Cost., nella parte in cui escludono la nullità dell'ordinanza cautelare e consentono al Tribunale del riesame di integrare una motivazione sulla gravità indiziaria integralmente coincidente con la comunicazione di reato della polizia giudiziaria, recepita per relationem. I giudici rimettenti, quali giudici di rinvio, non devono più fare applicazione delle disposizioni censurate, avendo la Corte di cassazione escluso in via definitiva la nullità delle ordinanze cautelari per difetto di motivazione. Il caso in esame è, dunque, diverso da quello nel quale la Cassazione afferma nella sentenza di annullamento un principio di diritto relativo ad una norma che deve trovare ulteriore applicazione nel giudizio di rinvio e il giudice è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della regola iuris così stabilita e vincolante in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La questione proposta si traduce pertanto in una non consentita richiesta di pronunciare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della sentenza della Cassazione. - Sulla legittimazione del giudice del rinvio a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma nell'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v. le citate sentenze nn. 293/2013, 204/2012 e 197/2010. - In riferimento ad una censura analoga, comportante l'attribuzione alla Corte costituzionale di un compito di "revisione in grado ulteriore" delle sentenze della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 294/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 292, comma 1, e comma 2, lettera c), e 309, comma 9, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo e sesto comma, 24, e 13, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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