Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2014
Corte cost., sent. 26 novembre 2014, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2014
- Data di deposito
- 26 novembre 2014
- Data di decisione
- 17 novembre 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:263
Parametri
- art. 114, comma 2, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 11, statuto regione Basilicata
- art. 15, statuto regione Basilicata
- art. 21, statuto regione Basilicata
Massime
Massima n. 38176
È parzialmente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato avverso le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con le quali è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013. La censura di violazione della autonomia legislativa, statutaria, finanziaria e contabile, infatti, risulta apodittica e priva di concretezza poiché non è chiaro se la ricorrente contesta la legittimità di questo controllo ovvero se intenda dolersi del fatto che esso si sarebbe esteso al merito delle scelte discrezionali operate dai gruppi consiliari. - Sul controllo di regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, v. la sentenza n. 39/2014. - Sulla necessità che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci, v. la citata sentenza n. 1130/1988. - Sull'inammissibilità del ricorso in quanto la censura è apodittica e priva di concretezza, v. le sentenze nn. 122/2013, 77/2013, 46/2013, 246/2012, 200/2010 e 105/2009.
Massima n. 38177
Spetta alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari regionali, anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28, effettuata con le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 con le quali è stato esercitato il controllo sui menzionati rendiconti relativi all'esercizio finanziario 2013. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, il giudice contabile per espletare il controllo con riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari non ha utilizzato criteri individuati ex post rispetto ai fatti di gestione , ma i criteri introdotti dalla legge regionale n. 31 del 2012 - in applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. h ), del d.l. n. 174 del 2012 - entrata in vigore il 1° gennaio del 2013, e quindi all'inizio del relativo esercizio finanziario. Non risulta violata, pertanto, l'autonomia contabile della ricorrente. Resta assorbita l'istanza di sospensione delle deliberazioni impugnate.
Massima n. 38178
È parzialmente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato avverso le deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con le quali è stato esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2013. La ricorrente Regione Basilicata si è limitata a dedurre la violazione, ad opera delle deliberazioni impugnate, di norme di legge statali e regionali riguardanti il costo massimo del personale e, in particolare, il computo in tale tetto del personale distaccato e di quello alle dipendenze dei gruppi e dei singoli consiglieri, senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in che modo la violazione di legge si rifletta su di esse. Poiché, quindi, la questione si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia, deve essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. Peraltro, col successivo art. 33, comma 2, lett. a ), n. 3, del d.l. 91 del 2014, il legislatore ha introdotto un secondo periodo all'art. 1, comma 12, del d.l. n. 174 del 2012, specificando che «Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione (...)». - Sull'affermazione in base alla quale quando una questione prospettata si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia debba essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione, v. le sentenze nn. 39/2014, 52/2013 e 470/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara in parte inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alle deliberazioni dalla n. 51 alla n. 60 del 18 marzo 2014 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, operare la verifica della regolarità dei rendiconti consiliari anche sulla base dei criteri introdotti dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 28 (Recepimento d.l. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 231. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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